Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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Se l’APMA rinuncia a coinvolgere determinate persone vicine nel procedimento, appare opportuno che motivi brevemente tale scelta nella decisione sulla misura. Se non è coinvolta nel procedimento, una persona vicina può far valere, con un reclamo secondo l’articolo 450 capoverso 2 numero 2 CC, che avrebbe dovuto essere coinvolta nel procedimento nell’interesse dell’interessato. Deve tuttavia esporre in quale misura il suo coinvolgimento avrebbe influito sulla decisione e avrebbe avuto ripercussioni favorevoli per l’interessato132.
2.4.3.4 Legittimazione ricorsuale nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale
La legittimazione ricorsuale dinanzi alle autorità cantonali è formulata in modo molto ampio nel diritto vigente (art. 450 cpv. 2 CC): sono innanzitutto legittimate le persone che partecipano al procedimento, vale a dire in primo luogo le persone fisiche direttamente toccate dalla misura ufficiale in quanto bisognose di aiuto o oggetto di una misura di protezione. Nei procedimenti di protezione dei minori di regola, si tratta anzitutto del minore medesimo e dei genitori. Se gli atti o le omissioni di un curatore sono oggetto del procedimento, quest’ultimo è considerato partecipante al procedimento133. Oltre alle persone direttamente interessate possono essere parti del procedimento anche altre persone ai sensi dell’articolo 450 capoverso 2 numero 1 CC, nella misura in cui abbiano effettivamente partecipato al procedimento di prima istanza dinanzi all’autorità di protezione dei minori o degli adulti, che vi abbiano partecipato d’ufficio o che per lo meno sia stata loro notificata la decisione dell’autorità. Il solo fatto che una persona sia stata invitata a prendere posizione nel procedimento di prima istanza o che le sia stata notificata la decisione, non le conferisce automaticamente la facoltà di ricorrere contro la decisione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti134. La revisione chiarirà questo punto perché l’APMA deciderà in merito alla qualità di parte in una decisione incidentale (cfr. in proposito n. 2.4.3.2). Inoltre anche le persone vicine che non sono considerate partecipanti al procedimento potranno ancora impugnare la decisione dell’APMA in base all’articolo 450 capoverso 2 numero 2 CC, sempre che facciano valere gli interessi dell’interessato e non interessi propri135.
Il diritto di ricorrere dinanzi al Tribunale federale è invece più limitato secondo l’articolo 76 capoverso 1 della legge sul Tribunale federale (LTF136). Ciò ha di regola per conseguenza di escludere le persone vicine dal ricorso al Tribunale federale137. Secondo l’articolo 76 capoverso 1 LTF ha segnatamente diritto di interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) ed è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b). Il solo fatto che una persona vicina abbia partecipato
132 Cfr. perizia Fankhauser, marg. 25.
133 Cfr. DELL'ORO/DE LUZE, n. 2.2 e 2.3 con ulteriori rimandi.
134 Cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_979/2013 del 28 mar. 2014, consid. 6
135 Cfr. perizia Fankhauser, marg. 25.
136 RS 173.110.
137 Perizia Fankhauser, marg. 28.