Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine

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«domanda» è sostituito dal termine «avviso» (cfr. art. 368 cpv. 1, 376 cpv. 1, 390 cpv. 3 e 381 cpv. 3 AP-CC);

– in futuro spetterà all’APMA decidere in merito alla partecipazione della persona vicina e alla sua posizione nel procedimento. L’avviso all’APMA non conferirà automaticamente la qualità di parte alla persona vicina. E il solo fatto che una persona sia invitata a prendere posizione nel procedimento o sia sentita personalmente o che le sia notificata la decisione non è sufficiente per conferirle la qualità di parte129. La decisione sulla partecipazione al procedimento delle persone vicine deve pertanto spettare all'APMA (cfr. art. 446a n. 2 AP-CC). Il ruolo della persona vicina nel procedimento è così chiaro per tutti, sia per i membri della famiglia dell’interessato sia nella prospettiva di un eventuale procedimento di reclamo (cfr. art. 450 CC).

2.4.3.3 Coinvolgimento delle persone vicine nell’esame dei fatti

Oltre alla possibilità di partecipare al procedimento in qualità di parte, le persone vicine possono in particolare anche essere chiamate a partecipare all’accertamento dei fatti. L’APMA esamina i fatti d’ufficio (art. 446 cpv. 1 CC): devono pertanto essere accertati tutti i fatti che possono essere rilevanti per la decisione da prendere130. Come fa notare la perizia Fankhauser già così sussiste una base sufficiente per coinvolgere le persone vicine nell’accertamento dei fatti131. Dal rapporto Ecoplan risulta inoltre che le APMA, quando devono stabilire i fatti, se possibile consultano i congiunti, anche se non lo fanno tutte con la stessa regolarità (cfr. in proposito n. 1.5.1 e 1.5.2).

Per sottolineare l’importanza delle persone vicine nel diritto della protezione dei minori e degli adulti, secondo il Consiglio federale è però opportuno introdurre una disposizione espressa. La legge deve pertanto prevedere espressamente che l’APMA coinvolge le persone vicine nell’accertamento dei fatti, sempre che nel singolo caso non vi si opponga alcun motivo (art. 446 cpv. 2bisAP-CC). Si tratta soprattutto di persone vicine che hanno spontaneamente avvisato l’APMA o di persone che l’interessato ha indicato come vicine. Se tale non è il caso, l’APMA deve accertare se vi sono persone vicine. Di contro l’autorità di protezione degli adulti non è obbligata a coinvolgere imperativamente nel procedimento tutti i conoscenti e le altre persone, nel caso in cui ritenga di aver chiarito sufficientemente i fatti. Dovrà inoltre rinunciare a coinvolgere le persone vicine anche se ciò contrasta con la volontà, un’opinione chiaramente espressa o il bene dell’interessato o anche se ciò dovesse ritardare il procedimento in modo eccessivo o cagionare costi sproporzionati. Secondo lo studio Ecoplan i motivi di non coinvolgere le persone vicine nell’accertamento dei fatti sono: i conflitti in seno alla famiglia, il rifiuto da parte dell’interessato delle persone proposte, i conflitti d’interesse o la distanza nello spazio (cfr. in proposito n. 1.5.2).

129 Cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_165/2019 del 16 ago. 2019, consid. 3.2

130 Cfr. in proposito sui dettagli la perizia Fankhauser, marg. 13.

131 Perizia Fankhauser, marg. 19.