Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 42 pagine

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Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

4.3.3.2 Coinvolgimento delle persone vicine nell'accertamento dei fatti (art. 446 cpv. 2bisAP-

CC)

Un partecipante280 ritiene che il coinvolgimento delle persone vicine non sia importante solo per l’esecuzione del mandato, ma anche nel quadro del procedimento dell’APMA. Per questo motivo, 7 Cantoni281, 1 partito282 e 8 organizzazioni283 accolgono con favore il fatto che

l’avamprogetto menzioni esplicitamente l'inclusione delle persone vicine nell’accertamento dei fatti. In questo contesto è apprezzata la discrezionalità lasciata all’APMA e in particolare il fatto che quest’ultima non debba tassativamente cercare e coinvolgere nel procedimento tutte le persone vicine, note o potenziali, se ritiene di aver chiarito i fatti a sufficienza. La precisa- zione «per quanto possibile» è decisiva in questo caso284. Un Cantone285 critica tuttavia l’ob- bligo dell’APMA, menzionato nel rapporto esplicativo, di spiegare nella decisione finale per- ché non ha coinvolto nel procedimento persone vicine all’interessato a lei note. Tale obbligo di motivazione è ingiustificato, poiché se la persona vicina all’interessato desidera partecipare al procedimento può presentare una corrispondente domanda secondo l'articolo 446a nu- mero 2 AP-CC.

Un Cantone286 suggerisce di disciplinare in un ulteriore capoverso l’istituzione di consigli di famiglia, perché questi possono in parte evitare gli interventi e le misure statali o migliorarne l'accettazione287.

Cinque Cantoni288, 1 organizzazione289 e 3 privati290 respingono, per contro, l'inserimento nella legge del coinvolgimento delle persone vicine nell’accertamento dei fatti ritenendolo su- perfluo. Secondo un partecipante291 nell'ambito di un accertamento professionale, viene in ogni caso verificato quali persone possono dare un contributo all’esame dei fatti. Un altro292 ritiene che se questa disposizione è mantenuta, è necessario specificare le circostanze in cui l’APMA può rinunciare a coinvolgere una persona vicina.

4.3.3.3 Qualifica di partecipanti al procedimento delle persone vicine o di terzi (art. 446a AP-

CC)

Questa disposizione ha suscitato numerosi commenti. Cinque Cantoni293, 3 organizzazioni294 e 3 privati295 approvano le precisazioni relative alle persone che partecipano al procedimento

280 BS (pag. 5).

281 BS (pag. 5), GL (pag. 2 seg.), OW, SZ (pag. 1), SO (pag. 2), ZH (pag. 8).

282 Alleanza del centro (pag. 1).

283 ARTISET (pag. 10), ATD (pag. 3), AvenirSocial (pag. 7), BFH (pag. 2), FPS (pag. 1), COPMA (pag. 7), pro mente sana DE (pag. 7), Pro Senectute (pag. 5), ASCP (pag. 5).

284 BS (pag. 5), ARTISET (pag. 10), COPMA (pag. 7).

285 ZH (pag. 8).

286 GL (pag. 2 seg.), cfr. art. 70a della legge sull’introduzione del Codice civile svizzero.

287 GL (pag. 2 seg.).

288 AR (pag. 5), SH (pag. 2), UR (pag. 6), VD (pag. 2), ZG (pag. 3).

289 UNIGE (pag.7).

290 Maranta/Rosch (pag. 10).

291 AR (pag. 5).

292 ZG (pag. 3).

293 AI (pag. 1), LU (pag. 2), SO (pag. 1), TI (pag. 3 seg.).

294 ARTISET (pag. 10), pro mente sana DE (pag. 8), UNIGE (pag. 8).

295 Maranta/Rosch (pag. 10 seg.), Schwander (pag. 2).