Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 42 pagine
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Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)
Coinvolgimento delle persone vicine nell’adempimento dei compiti (art. 406 cpv. 3 AP-CC) Ai fini dell’unificazione del diritto, 3 Cantoni227 e 7 organizzazioni228 accolgono favorevolmente il nuovo capoverso dell’articolo 406 AP-CC sul coinvolgimento delle persone vicine nell’adem- pimento dei compiti del curatore. Un partecipante229 è dell’avviso che la persona vicina può fornire informazioni che consentono di accertare la presunta volontà della persona interes- sata divenuta incapace di discernimento in merito a una determinata questione. Un altro230 ritiene che la persona vicina possa sgravare il curatore professionale da compiti per lui difficili da adempiere a causa della mancata vicinanza con l’interessato o/e della scarsità di tempo a disposizione. Un partecipante231 critica il fatto che la decisione di coinvolgere le persone vi- cine sia lasciata alla discrezione del curatore o dell'autorità, senza l’obbligo di consultare pre- ventivamente la persona interessata e propone d’integrare la disposizione di conseguenza. Secondo 1 Cantone232, tuttavia, questa aggiunta non è necessaria perché detto obbligo ri- sulta già dal principio di autodeterminazione di cui all'articolo 388 capoverso 2 CC.
Tuttavia, 22 organizzazioni233 e 2 privati234 criticano l'articolo 406 CC nel suo complesso. Ri- tengono che la formulazione di questa disposizione rifletta una mancanza di comprensione delle disposizioni della CDPD relative al diritto della protezione degli adulti, soprattutto in ma- teria di decisione assistita. Secondo questi partecipanti il curatore non deve salvaguardare gli interessi dell’interessato, ma, per quanto possibile, tenere conto della sua opinione235 o agire secondo la sua volontà e le sue preferenze oppure sulla base della migliore interpretazione possibile di queste ultime236. Questi partecipanti237 chiedono la riformulazione integrale
dell'articolo 406 CC.
Obbligo di informare del curatore (art. 413 cpv. 3 AP-CC)
Sempre nell’ottica dell’unificazione del diritto, 5 Cantoni238 e 4 organizzazioni239 accolgono con favore la regolamentazione dell'obbligo di informare. Un Cantone240 si chiede tuttavia se questo obbligo rappresenti un passo indietro per l'autodeterminazione della persona inte- ressata. Nutrendo lo stesso dubbio, alcuni partecipanti241 invocano la condizione espressa- mente prevista dal diritto vigente, ovvero di informare «per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti».
227 BS (pag.3), OW, SZ (pag. 1).
228 ARTISET (pag. 8), ATD (pag. 3), AvenirSocial (pag. 4), COPMA (pag. 4), pro mente sana DE (pag. 7), ASCP (pag. 4), UNIGE (pag. 6).
229 ARTISET (pag. 8).
230 AvenirSocial (pag. 4).
231 ATD (pag. 3).
232 UR (pag. 5).
233 Inclusion Handicap (pag. 5), 21xInsieme (pag. 3 seg.).
234 Maranta/Rosch (pag. 8 seg.).
235 21xInsieme (pag. 3 seg.).
236 Maranta/Rosch (pag. 8 seg.).
237 Inclusion Handicap (pag. 5), 21xInsieme (pag. 3 seg.), Maranta/Rosch (pag. 8 seg.).
238 BL (pag. 2), BS (pag. 3), OW, SZ (pag. 1), UR (pag. 5).
239 ARTISET (pag. 8), AvenirSocial (pag. 4), COPMA (pag. 4), ASCP (pag. 4).
240 FR (pag. 3).
241 OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 4), COPMA (pag. 4).