Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 42 pagine

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Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

4.3.3 Rafforzamento della posizione procedurale delle persone vicine

4.3.3.1 Rinuncia alla distinzione tra domanda e avviso (di pericolo) (art. 368, 376, 381, 390

AP-CC).

La sostituzione del termine «domanda» con «avviso» nelle varie disposizioni interessate è accolta con favore da 3 Cantoni271 e da 4 organizzazioni272. Secondo uno di questi parteci- panti questa sostituzione permette di eliminare la disparità di trattamento, in parte casuale, che subiscono le persone vicine a seconda che abbiano depositato una domanda di costitu- zione di una curatela o un avviso di pericolo273 e facilita il loro accesso all’APMA in vista di un intervento274. Tuttavia, come per l'articolo 376 (intervento dell’APMA in caso di rappresen- tanza legale, v. n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), la formulazione di queste disposizioni è criticata: secondo un Cantone275 il sintagma «d’ufficio o su avviso di una persona vicina» è fuorviante in quanto l'APMA deve ovviamente reagire a tutti gli avvisi (ad es. da parte della polizia, del personale medico ecc.), non solo a quelli provenienti da per- sone vicine.

Per un privato276, invece, il nuovo regolamento proposto rappresenta un passo indietro per le persone vicine rispetto al sistema attuale e quindi va respinto. In base alla normativa vigente, le persone vicine che hanno presentato una domanda per una misura dell’APMA, acquisi- scono, in linea di principio automaticamente, la qualità di parte al procedimento. Secondo l’avamprogetto, invece, dopo aver depositato un avviso, esse devono presentare ancora una domanda di partecipazione al procedimento se l’APMA non giunge autonomamente alla con- clusione che la qualità di parte della persona vicina è nell’interesse della persona in que- stione277.

Un'organizzazione278 si rammarica invece del fatto che in questa occasione non sia stata ri- solta un'incongruenza con la regolamentazione dell'intervento dell'APMA in merito alle diret- tive del paziente. Non capisce perché in questo contesto è richiesta la forma scritta (cfr. art. 373 cpv. 1 CC) mentre non lo è per gli avvisi di pericolo. Come per la rappresentanza legale nel caso di misure mediche (cfr. art. 381 cpv. 3 AP-CC), suggerisce inoltre di riflettere,

sull’opportunità di concedere all’articolo 373 CC un diritto di avviso ai medici che constatano un pericolo in relazione a una direttiva del paziente.

Infine, due privati279 chiedono la soppressione dell'articolo 390 capoverso 2 AP-CC, perché ritengono che considerare l’onere sopportato da terzi in caso di istituzione di una curatela non sia compatibile con la CDPD.

271 OW, SZ (pag. 1), UR (pag. 4).

272 COPMA (pag. 2 seg.), Pro Senectute (pag. 4), ASSM (pag. 3), ASCP (pag. 3).

273 Pro Senectute (pag. 3).

274 Pro Senectute (pag. 3).

275 BE (pag. 1 seg).

276 Schwander (pag. 1 seg.).

277 Schwander (pag. 1 seg.).

278 ASSM (pag. 3).

279 Maranta/Rosch (pag. 8).