Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 42 pagine
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Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)
Capoverso 2: alcuni partecipanti393 chiedono la soppressione di questo capoverso, perché ritengono che l’obbligo di avvisare «solo» il superiore gerarchico possa causare incertezze nella pratica.
Capoverso 3: solo un Cantone394 approva espressamente il fatto che i Cantoni possano sta- bilire ulteriori obblighi di avvisare. Un Cantone395, 1 partito396, 6 organizzazioni397 e 2 privati398 ritengono invece che una regolamentazione esaustiva dell'obbligo di avvisare l’autorità nel diritto federale sia nell'interesse della certezza del diritto e dell'uguaglianza giuridica (anche se per taluni Cantoni ciò equivale a una restrizione). Secondo un partito399 regolamentazioni cantonali differenti sono particolarmente problematiche se la persona bisognosa di aiuto e la persona tenuta all’obbligo di avvisare indicata al capoverso 1 numero 1 non abitano nello stesso Cantone. Il capoverso 3 va quindi respinto e stralciato. Alcuni partecipanti400 suggeri- scono anche l’abrogazione della disposizione corrispondente nel diritto della protezione dei minori.
4.6.4 Diritto e obbligo di collaborazione nel procedimento (art. 448 cpv. 1bis– 3 AP-
CC).
Capoverso 1bis(obbligo di collaborazione): solo un Cantone401 approva espressamente la nuova disposizione e la formulazione proposta. Cinque Cantoni402 e 5 organizzazioni403 chie- dono l’eliminazione nel capoverso 1bisdella condizione restrittiva dell'incapacità di discerni- mento, perché ritenuta inapplicabile nella pratica (v. commenti sul diritto di avvisare l’autorità al n.4.6.2).
Altri partecipanti404 si oppongono alla concessione del diritto di collaborazione alle persone vincolate dal segreto professionale. Secondo un partecipante405 tale concessione comporta un'enorme responsabilità a questa categoria di persone, in particolare ai medici, perché non si tratta di un avviso che consiste solo nel segnalare che una persona ha bisogno di aiuto, ma di trasmettere all’autorità informazioni molto concrete sulla salute dell’interessato (p. es., risul- tati di test cognitivi, diagnosi, registrazioni di consultazioni medico-paziente, ecc.). Per tute- lare il rapporto di fiducia tra medico e paziente, la responsabilità della collaborazione deve continuare a spettare all’autorità competente per la dispensa dal segreto professionale.
Un'organizzazione406 ritiene infine che il tenore della disposizione non sia chiaro. A suo av- viso il sintagma «senza farsi previamente liberare» non significa «senza farsi liberare del tutto», il che implica che la persona deve farsi dispensare dal segreto in un secondo tempo.
393 Maranta/Rosch (pag. 10).
394 SZ (pag. 2).
395 OW.
396 I verdi (pag. 2).
397 AvenirSocial (pag. 6), FMH (pag. 2), COPMA(pag. 6), ASSM (pag. 3), ASCP (pag. 5), UNINE (pag. 5).
398 Maranta/Rosch (pag. 10).
399 I verdi (pag. 2).
400 COPMA (pag. 6 seg.).
401 UR (pag. 7).
402 BL (pag. 3), BS (pag. 5 seg.), OW, SZ (pag. 1), VS (pag. 2).
403 AvenirSocial (pag. 7), FMH (pag. 2 seg.), COPMA (pag. 7), CSRF (pag. 3), ASCP (pag. 5).
404 pro mente sana FR (pag. 2), ASSM (pag. 3).
405 ASSM (pag. 3).
406 ASB (pag. 6).