Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 42 pagine
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Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)
Si domanda inoltre cosa succede nel caso in cui l’autorità competente non conceda la di- spensa.
Capoverso 2 (obbligo di collaborazione): 2 Cantoni407 e 2 organizzazioni408 accolgono con favore la nuova regolamentazione, mentre i rappresentanti della professione medica409 la re- spingono per diverse ragioni. Ritengono che il diritto di collaborazione di cui al nuovo arti- colo 448 capoverso 1bisla renda obsoleta. Alcuni partecipanti410 criticano inoltre il fatto che le autorità competenti possano dispensare le persone vincolate dal segreto professionale (in particolare i medici) da tale segreto, anche contro la loro volontà dichiarata, solo perché lo desidera l’APMA. Ritengono che le persone vincolate dal segreto professionale debbano es- sere in grado di decidere autonomamente se la loro collaborazione nel procedimento possa essere utile per il paziente nel caso specifico o se sia controindicata a causa della perdita di fiducia che ne deriverebbe.
I rappresentati della professione medica411 non capiscono inoltre perché il segreto degli avvo- cati dovrebbe essere più importante di quello dei professionisti della salute. Alcuni parteci- panti propongono di estendere la riserva del segreto professionale di cui al capoverso 2 ai curatori che rappresentano la persona interessata nel procedimento e non sono avvocati412 nonché agli ex curatori nel procedimento.413
Capoverso 3 (abrogazione della riserva dell'obbligo di collaborazione per alcune cate- gorie di persone): 3 Cantoni414 e 3 organizzazioni415 accolgono con favore l'abrogazione del capoverso 3, mentre altre organizzazioni416 vogliono conservarlo tale e quale, sostenendo che il mantenimento della massima riservatezza, senza alcun obbligo né di avvisare né di col- laborare, sia un requisito irrinunciabile per una buona riuscita dell’operato nel campo della consulenza e dell'assistenza spirituale417.
4.7 Regole precise sulla comunicazione e le informazioni sulle misure di protezione degli adulti
4.7.1 Obbligo di comunicazione al Comune di domicilio (art. 449c cpv. 1 n. 2 lett. a AP-CC)
Quattro Cantoni418 e 4 organizzazioni419 accolgono con favore la proposta di modifica della disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2024, che limita l'obbligo di comunicazione alle cu- ratele che revocano o limitano l’esercizio dei diritti civili, perché in tal modo si sostiene e faci- lita l’esecuzione del mandato.
407 OW, SZ (pag. 1).
408 ARTISET (pag. 11), COPMA(pag. 7).
409 FMH (pag. 3), ASSM (pag. 3).
410 ZH (pag. 10), FMH (pag. 3), ASSM (pag. 3).
411 FMH (pag. 3), ASSM (pag. 3).
412 Maranta/Rosch (pag. 11).
413 BS (pag. 6), AvenirSocial (pag. 7), COPMA (pag. 8).
414 BS (pag. 6), OW, SZ (pag.1).
415 ARTISET (pag. 11), AvenirSocial (pag. 7), COPMA (pag. 8).
416 AS (pag. 1 seg.), EKS (pag. 6).
417 AS (pag. 1 seg.), EKS (pag. 4 seg.).
418 BS (pag. 6), LU (pag. 4), UR (pag. 7), ZH (pag. 10).
419 ARTISET (pag. 11), Pro Senectute (pag. 6), UCS (pag. 2), UNIGE (pag. 8).