Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 42 pagine

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Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

poverso 1 numero 2 lettera a CC entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Un'altra organizza- zione436 approva l'obbligo di comunicare le decisioni al Comune di domicilio nella pratica quo- tidiana, in quanto ciò sostiene e agevola l’esecuzione del mandato. Per motivi di praticabilità, un'altra organizzazione437 ritiene che occorra assolutamente comunicare, oltre che la misura, anche l'organizzazione competente e il curatore (compreso il suo indirizzo se è un curatore privato) così come l’eventuale cambio di curatore. Come motivi della comunicazione di mi- sure che revocano o limitano l’esercizio dei diritti civili, alcuni partecipanti438 citano il rilascio di certificati di competenza per l'esercizio dei diritti civili (disciplinato in modo diverso da Can- tone a Cantone), la tenuta del catalogo elettorale e il rilascio di documenti di identità. A favore dell’utilità di comunicare tutte le misure uno di questi partecipanti439 cita invece il ruolo del re- gistro degli abitanti come piattaforma di dati per altre autorità, ad esempio l'amministrazione fiscale, i servizi incaricati del versamento dei contributi sociali o anche l’ufficio dei testamenti.

Se il Consiglio federale mantiene la modifica proposta, due partecipanti440 propongono una disposizione potestativa aggiuntiva che consenta ai Cantoni di fornire ai Comuni informazioni supplementari.

Infine, 1 Cantone441 chiede di precisare il momento della comunicazione, proponendo che sia trasmessa non appena la misura è esecutiva, senza aspettare il passaggio in giudicato della corrispondente decisione dell’APMA. A tal fine occorre modificare di conseguenza l'articolo 43 capoversi 5 e 6 dell’ordinanza del 28 aprile 2004442 sullo stato civile (OSC).

4.7.2 Informazioni dell’APMA alle persone vicine e a terzi (art. 451 cpv. 1bise 2 AP-

CC)

Capoverso 1bis: 3 Cantoni443 e 5 organizzazioni444 accolgono con favore il fatto che l’APMA informi le persone vicine (e i terzi) se ciò è nell'interesse dell’interessato, il che corrisponde già ampiamente a quanto accade nella pratica. Alcuni partecipanti445 precisano che le per- sone vicine non devono perseguire un obiettivo fine a sé stesso, ma servire gli interessi delle persone interessate.

Per contro, il nuovo capoverso 1bisè stato respinto da 3 Cantoni446 e da 3 privati447 che riten- gono sia in conflitto con l’obbligo di mantenere il segreto dell’APMA448. Alcuni partecipanti449 aggiungono che il diritto vigente offre già a terze persone la possibilità di chiedere all’APMA informazioni sulle misure di protezione (cfr. art. 451 cpv. 2 CC). Uno di essi450 precisa che l’in-

436ASCP (pag. 5).

437ASSA (pag. 2 seg).

438ASSA (pag. 2 segg.), VZE (pag. 2).

439ASSA (pag. 2 segg.).

440ASC (pag. 2 seg.), ASSA (pag. 2 segg.).

441GE (pag. 3).

442 RS 211.112.2

443 BS (pag. 6), OW, SZ (pag. 1).

444 ARTISET (pag. 11), AvenirSocial (pag. 8), COPMA (pag. 8), Pro Senectute (pag. 6), ASCP (pag. 6).

445 BS (pag. 5), OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 8), COPMA (pag. 8).

446 AR (pag. 5), GE (pag. 4), UR (pag. 7).

447 Maranta/Rosch (pag. 12), Neuenschwander (pag. 2 seg.).

448 GE (pag. 4), Neuenschwander (pag. 2 seg.).

449 AR (pag. 5), GE (pag. 4), UR (pag. 7).

450 GE (pag. 4).