Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
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La CAG-S ha rinunciato volutamente a discutere già ora il progetto nei dettagli, al fine di poter svolgere la consultazione nel modo più ampio possibile e senza restringere il campo dei possibili risultati. In occasione della seduta del 28 e 29 gennaio 2021 ha deciso di porre in consultazione il progetto preliminare e il rapporto esplicativo con due varianti per alcune disposizioni. Ha altresì rinunciato a pronunciarsi già a favore di una delle varianti o a inserirne altre nel progetto per la consultazione.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La nuova normativa proposta
Il progetto non si prefigge di reimpostare dalle fondamenta il diritto penale in materia sessuale, né nel CP né nel CPM. Si tratta soltanto di apportare modifiche puntuali. Qui di seguito si espongono i cambiamenti essenziali proposti per il Codice penale14:
a proposito degli atti sessuali compiuti con fanciulli (art. 187) si propone di introdurre una pena detentiva minima di un anno per i casi in cui la vittima non ha ancora compiuto i dodici anni. Nel contempo si introduce un trattamento privilegiato per i «casi poco gravi» (variante 2);
per gli atti sessuali compiuti con fanciulli (art. 187 n. 3), gli atti sessuali compiuti con persone dipendenti (art. 188 n. 2) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 2), sarà soppresso il trattamento privilegiato dell’autore dovuto al fatto che la vittima abbia contratto successivamente matrimonio o un’unione domestica registrata con il colpevole;
con l’articolo 187a si propone una nuova fattispecie di base applicabile quando nessuna delle fattispecie specifiche (art. 188–193) è adempiuta e non sussistono soltanto molestie sessuali propriamente dette. Segnatamente la nuova disposizione si applica:
se l’autore compie un atto sessuale con la vittima o glielo fa compiere ignorando intenzionalmente (o con dolo eventuale) la volontà espressa verbalmente e/o non verbalmente dalla vittima stessa e senza forzarla; oppure
se l’autore compie inaspettatamente con la vittima un atto sessuale che va oltre l’intensità di una molestia sessuale; oppure
se l’autore, nell’esercizio di un’attività nel settore sanitario, compie un atto sessuale con una persona o glielo fa compiere sfruttando il suo errore sulla natura dell’atto;
la definizione della «violenza carnale» sarà estesa in modo tale che non sia considerata atto sessuale forzato soltanto la congiunzione carnale e che la
14 Con le relative ripercussioni sul DPMin, per cui cfr. n. 5.