Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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Art. 101 cpv. 1 lett. e Imprescrittibilità

Da un lato, nel testo tedesco si inserisce nell’elenco dei reati il nuovo titolo marginale dell’articolo 191 e in tutte le versioni linguistiche il nuovo titolo marginale dell’articolo 193. Dall’altro, si stralcia dall’elenco l’articolo 192 capoverso 1 e vi si inserisce l’articolo 187a (cfr. commento all’art. 97 cpv. 2).

Variante 1

Le modifiche previste nella variante 1 dell’articolo 187 non si ripercuotono sulla presente disposizione.

Variante 2

Le modifiche proposte nella variante 2 dell’articolo 187 implicano che l’articolo 187 numeri 1bise 1tersia accolto nell’elenco.

3.2 Articolo 187 Atti sessuali con fanciulli

3.2.1 Variante 1

Nella variante 1 si propongono modifiche da apportare ai numeri 1 e 3.

Nel numero 1 terzo comma dei testi tedesco e francese si procede a un adeguamento redazionale riprendendo l’articolo 156 numero 1 terzo comma CPM.

Nel vigente numero 3 si stabilisce che lʼautorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la vittima ha contratto matrimonio o unʼunione domestica registrata con l’autore. Questo trattamento privilegiato va stralciato in quanto comporta un pregiudizio per gli autori non coniugati. Sulla base di questa normativa, la vittima potrebbe inoltre sentirsi costretta a contrarre matrimonio o unʼunione domestica registrata, il che andrebbe evitato. Tuttavia un matrimonio, una convivenza o una relazione amorosa in generale potrebbero essere considerati «circostanze particolari» e quindi far sì che si prescinda dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione – ma soltanto se il colpevole, al momento dellʼatto o del primo atto, non aveva ancora compiuto ventʼanni.

Nella variante 1 si rinuncia a introdurre una pena detentiva minima di un anno se il fanciullo non ha ancora compiuto i dodici anni (v. variante 2 qui appresso). Una simile pena minima non è necessaria poiché una pena detentiva di oltre un anno può essere pronunciata anche con la cornice edittale vigente. Senza una pena minima il giudice ha a disposizione un margine di manovra più ampio. Sarebbe contraddittorio introdurre da un lato una pena minima e prevedere dall’altro una deroga per i «casi poco gravi». Non si ravvisa alcun valore aggiunto in una simile regolamentazione.

Inoltre, nel raffronto con altre fattispecie che prevedono imperativamente una pena detentiva minima di un anno – ad esempio l’omicidio passionale (art. 113) e la violenza carnale (art. 190) – la pena minima secondo la variante 2 non appare adeguata.