Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Si rinuncia tuttavia ad aggiungere anche l’articolo 187 numero 1ter(casi poco gravi di atti sessuali con fanciulli), l’articolo 187a (Aggressione sessuale) e l’articolo 197a (Adescamento di fanciulli per scopi sessuali): l’articolo 121 capoverso 3 lettera a della Costituzione federale (Cost.)19 prevede l’espulsione obbligatoria soltanto per violenza carnale o per un altro grave reato sessuale. Conformandosi a questa premessa, nella lettera h il legislatore ha inserito unicamente crimini (art. 10 cpv. 2). Gli articoli 187 numero 1ter, 187a e 197a contemplano invece delitti (art. 10 cpv. 3). Una condanna per un caso poco grave di atti sessuali con fanciulli, per un’aggressione sessuale o per l’adescamento di fanciulli per scopi sessuali può tuttavia portare a un’espulsione non obbligatoria secondo l’articolo 66abis.

Art. 67 cpv. 3 lett. b e c, 4 lett. a e 4bislett. a Interdizione di esercitare unʼattività

Le modifiche materiali devono essere attuate nei tre elenchi dei reati relativi all’interdizione di esercitare unʼattività:

 l’articolo 187a è inserito negli elenchi dell’articolo 67 capoversi 3 lettera c e 4 lettera a;

 nel testo tedesco è inserito in tutti e tre gli elenchi il titolo marginale modificato dell’articolo 191;

 l’articolo 192 capoverso 1 è stralciato dagli elenchi dell’articolo 67 capoversi 3 lettera c e 4 lettera a in quanto si propone di abrogarlo;

 negli elenchi dell’articolo 67 capoversi 3 lettera c e 4 lettera a viene adeguato il titolo marginale dell’articolo 193;

 l’articolo 197a è inserito nell’elenco dell’articolo 67 capoverso 3 lettera b;

 negli elenchi dell’articolo 67 capoversi 3 lettera c e 4 lettera a del testo francese viene adeguato il titolo marginale dell’articolo 198.

Art. 97 cpv. 2 Prescrizione dell’azione penale

L’articolo 187a è inserito nell’elenco relativo alla prescrizione dell’azione penale. Si coglie inoltre l’occasione per correggere una svista sul piano legislativo: nell’ambito dei dibattiti sull’imprescrittibilità dei reati sessuali e di pornografia commessi su fanciulli impuberi, il Parlamento – contrariamente al disegno del Consiglio federale

– ha inserito gli articoli 192 capoverso 1 e 193 capoverso 1 nell’elenco dell’articolo 101 capoverso 1 lettera e, omettendo però di adeguare allo stesso modo l’articolo 197 capoverso 2. Rifacendosi alla dottrina prevalente, il Consiglio federale vi aveva rinunciato ritenendo che le due disposizioni penali fossero assorbite dall’articolo 18720. Per coerenza le due disposizioni vanno ora introdotte nell’elenco, fermo re- stando che con il presente progetto l’articolo 192 sarà abrogato.

19 RS 101

20 FF 2011 5393, in particolare 5414.