Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
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fattispecie comprenda anche vittime di sesso maschile (art. 190 cpv. 1, variante 2);
in caso di esibizionismo sarà possibile infliggere soltanto una multa anziché una pena pecuniaria (art. 194);
gli oggetti e le rappresentazioni pornografici che vertono su atti sessuali con l’uso di violenza tra adulti non saranno più considerati pornografia dura (art. 197 cpv. 4 e 5);
nell’ambito della pornografia (art. 197 cpv. 8 e 8bis) sarà estesa l’impunità delle persone che fabbricano, possiedono o consumano fotografie o filmati pornografici raffiguranti minorenni oppure li trasmettono alla persona raffigurata. L’impunità è subordinata al fatto che la persona raffigurata abbia dato il proprio consenso, la persona che fabbrica le fotografie o i filmati non dia o prometta in cambio alcuna rimunerazione e la differenza d’età tra le persone coinvolte non ecceda i tre anni.
Saranno esenti da pena anche i minorenni che fabbricano, possiedono o consumano fotografie o filmati pornografici che li raffigurano e che, a determinate condizioni, li trasmettono;
con l’articolo 197a viene proposta una nuova fattispecie che rende espressamente perseguibile l’adescamento in rete in senso stretto (v. iniziativa parlamentare 18.434 [Amherd] Bregy «Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni», variante 1);15
potrà ora essere punito, in virtù dell’articolo 198, anche chi molesta sessualmente una persona mediante immagini; e
si propone infine che l’autore di molestie sessuali possa essere perseguito d’ufficio se la vittima è un minore di dodici anni (art. 198 cpv. 2, variante 1).
Una parte di queste modifiche è proposta come una variante di due.
Altre modifiche avranno ripercussioni solo minime nella prassi o non ne avranno affatto, ad esempio l’aggiunta del concetto di «compiere» quale comportamento costrittivo nella coazione sessuale e nella violenza carnale oppure la modifica del titolo marginale (nella versione tedesca) e lo stralcio dell’espressione «conoscendone e sfruttandone lo stato» all’articolo 191 (Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere).
Contrariamente al disegno del Consiglio federale, negli articoli 187 e seguenti la pena pecuniaria quale possibile sanzione non sarà soppressa ma mantenuta. Si rinuncerà pure a introdurre una fattispecie specifica relativa alle immagini di bambini nudi (v. mozione 14.3022 Rickli «Pornografia infantile. Vietare le immagini di bambini nudi»)16.
15 www.parlamento.ch > Oggetto 18.434.
16 www.parlamento.ch > Oggetto 14.3022.