Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
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2.2 Modifiche redazionali nel testo di legge francese
A suo tempo la Commissione parlamentare di redazione ha rinunciato a prescrivere, per i testi di legge in francese, l’uso di formulazioni non sessiste o dello sdoppiamento al posto del cosiddetto maschile generico (uso della forma maschile per designare entrambi i sessi) ritenendo che la soluzione «creativa» potesse essere applicata «facilmente in tedesco, meno invece in francese»17. Essa ha nondimeno invitato il legislatore a evitare le forme maschili e a utilizzare per quanto possibile un linguaggio non sessista. Per tale motivo, nel testo francese – come già nei disegni 1 e 2 del progetto «Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni»18– si propone di sostituire «celui qui» (colui che) con il termine neutro «quiconque» («chiunque»). Inoltre, il tempo futuro è sostituito con il presente. Questo cambiamento si giustifica per il fatto che il presente permette di definire meglio le fattispecie penali. In questo modo il testo francese viene a corrispondere ai testi italiano e tedesco, che pure usano il tempo presente.
Nel commento qui appresso si rinuncia a spiegare queste modifiche nel dettaglio.
3 Commento alle singole disposizioni del Codice penale
3.1 Disposizioni generali (elenchi dei reati)
Art. 5 cpv. 1 lett. a Reati commessi all’estero su minorenni
Nel testo tedesco è inserito il nuovo titolo marginale dell’articolo 191: «Missbrauch einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person», rimasto invariato in italiano e tedesco.
Art. 66a cpv. 1 lett. h Espulsione obbligatoria
Nel testo tedesco è inserito il nuovo titolo marginale dell’articolo 191.
Variante 1
Le modifiche previste nella variante 1 dell’articolo 187 non si ripercuotono sulla presente disposizione.
Variante 2
Le modifiche materiali proposte nella variante 2 dell’articolo 187 devono essere attuate nell’elenco dei reati relativo all’espulsione obbligatoria. Nella lettera h è aggiunto l’articolo 187 numero 1bis.
17 FF 1993 I 85, in particolare 88.
18 FF 2018 2345, in particolare 2363 seg.