Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
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Visto che la sua idea di fondo consiste nel proteggere la volontà contraria, la nuova disposizione sarà verosimilmente applicata soprattutto nel caso di vittime che hanno raggiunto la maggiore età sessuale. Si può presumere che per le vittime più giovani rimangano di regola prioritarie le fattispecie degli articoli 189–191 (in combinato disposto con l’articolo 187) o che venga applicato esclusivamente l’articolo 187, che contiene una comminatoria superiore rispetto all’articolo 187a capoverso 1, prima variante di reato. La nuova disposizione non deve far sì che i fanciulli siano meno protetti che attualmente, nemmeno in un’ottica processuale.
Fattispecie oggettiva
Si propone l’attuazione della cosiddetta soluzione «veto» o «no è no»46, in cui la vittima deve comunicare verbalmente e/o non verbalmente di non volere l’atto sessuale. Come formulazione si propone «Chiunque, contro la volontà di una persona […], compie un atto sessuale con questa o glielo fa compiere […]»47.
Di regola sarà sempre l’autore a compiere l’atto sessuale sulla vittima. Non è però escluso che una persona venga costretta a compiere un atto sessuale (sull’autore). In una simile costellazione sarebbe tuttavia difficile provare che l’autore abbia riconosciuto che la vittima, pur dandosi da fare, agiva contro la propria volontà.
In merito alla questione del perché una vittima non si difenda di più nonostante non sia sottoposta a coazione e non vi sia né un rapporto di dipendenza, né uno stato di bisogno, né l’incapacità di discernimento o a resistere, Hörnle spiega quanto segue: sono immaginabili parecchi scenari e motivazioni che possono portare una giovane donna, ma anche una donna adulta (e sicuramente anche un uomo), a capitolare dopo avere espresso la volontà contraria e a subire passivamente gli atti sessuali (o addirittura a eseguire istruzioni su come agire). Sarebbe assurdo supporre che tutte le persone siano sempre in grado di difendere i propri interessi con presenza di spirito e in modo efficace e adeguato alla situazione. La capacità d’imporsi può essere indebolita temporaneamente (p. es. per ubriachezza) o a causa della struttura della personalità della persona in questione. Nel caso delle persone timide, inibite o immature non è necessario che l’autore usi mezzi di coazione o faccia temere alla vittima di essere ferita fisicamente per impedirle di opporsi in modo più deciso alle sue intenzioni o ai suoi ordini se la protesta verbale, il pianto e la sofferenza evidente della vittima non costituiscono per lui motivo di desistere. Un’importante differenza di età o un sentimento diffuso (non fondato specificamente sul timore di fronte alla violenza) di sottomissione sociale o psichica può inibire la vittima a imporsi nei confronti di un autore dall’atteggiamento dominante. (...) E infine, anche nelle persone di per sé capaci d’imporsi dal punto di vista della loro costituzione fisica e della situazione specifica è possibile un irrigidimento che non permette loro di andare oltre un’ester-
46 In contrasto con la «soluzione del consenso» («solo sì significa sì»), in cui la vittima deve dare il proprio consenso o approvazione in modo esplicito o concludente.
47 A proposito della formulazione «Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person […]» (contro la volontà riconoscibile) utilizzata nel § 177 (1) del Codice civile tedesco, si critica il fatto che vi rientri anche l’agire per negligenza: Fischer Thomas, «Zum letzten Mal: Nein heisst nein», Fischer im Recht, ZEIT online, 28 giugno 2016, n. 5.