Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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vamente essere presente nella fattispecie penale della violenza carnale o della coazione sessuale. Se la potenziale vittima deve descrivere la coazione, è possibile cercare criteri di realisticità. Se fosse sufficiente un semplice «no» per adempiere la fattispecie, ciò sarebbe impossibile. In questo modo si smonterebbero le possibilità di difendere gli accusati40.

Secondo Tanja Knodel, inoltre, «un no è un no» anche nel vigente diritto penale in materia sessuale. La modifica proposta nelle discussioni in corso non è necessaria e suscita speranze vane. Il sesso deve essere consensuale; se non lo è, si è in presenza di un reato. Il sesso non consensuale implica sempre una forma di coazione; ciò è inevitabile. Se un partner sessuale dice «no» e l’altro consuma tuttavia l’atto sessuale, allora si supera un limite mediante l’uso della violenza o di pressioni psicologiche. La coazione può consistere nel trattenere il partner o anche in esternazioni verbali; ad ogni modo, una persona ignora la volontà dell’altra e non rispetta il suo «no», in una forma o nell’altra. Tra il dire «no» e l’atto sessuale comunque compiuto accade qualcosa41.

Altri due firmatari, Laura Jetzer e Diego R. Gfeller, hanno fra l’altro evidenziato che la riforma suscita speranze vane. Una legge non modifica affatto le difficoltà legate alla prova di colpevolezza in simili procedimenti penali. Le vittime non sarebbero protette meglio dalle aggressioni sessuali e non potrebbero nemmeno sperare in un numero maggiore di condanne. Anche in futuro, nell’ambito degli interrogatori, dovrebbero accettare di dover rispondere alla domanda su quanto accaduto dopo aver detto «no»42.

La riforma è respinta anche dall’ex giudice federale Hans Wiprächtiger che, riassumendo, ha affermato che una protezione paternalistica da parte dello Stato per persone sane, adulte e capaci di autodeterminarsi non è necessaria. Occorre del resto temere che in futuro l’accusato di un delitto sessuale debba dimostrare la propria innocenza, il che andrebbe contro ogni principio dello Stato di diritto. Una siffatta estensione del diritto penale comporterebbe molte sentenze sbagliate e va pertanto respinta43.

3.4.4 Possibile attuazione

All’inizio dei lavori l’attenzione era posta sull’elaborazione di una disposizione che riprendesse la richiesta della petizione di Amnesty International e dell’appello nazionale «per un diritto penale in materia di reati contro l’integrità sessuale al passo con i tempi». Nel corso dei lavori è emersa l’eventuale necessità di agire quanto agli atti

40 Knodel Tanja/Scheidegger Nora, 2019, pag. 6 segg.

41 «Wollen die Anwälte, dass Vergewaltiger ohne Strafe bleiben?», Republik, 12 luglio 2019.

42 Commento ospite di Laura Jetzer e Diego R. Gfeller, «Die Revision weckt falsche Erwartungen», Neue Zürcher Zeitung del 31 gennaio 2020.

43 Wiprächtiger Hans, 2020, pag. 924 segg.