Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
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L’azione penale per un delitto per il quale è comminata una pena pecuniaria si prescrive in sette anni (art. 97 cpv. 1 lett. d), mentre per una contravvenzione l’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni (art. 109).
La condanna per un delitto che non rientra nell’elenco dei reati dell’articolo 66a (Espulsione obbligatoria) può condurre a un’espulsione non obbligatoria dal territorio svizzero (art. 66abis). La condanna per una contravvenzione non porta all’espulsione (art. 105 cpv. 1).
Anche il «caso poco grave» – al pari della fattispecie di base di cui al capoverso 1 – è punito soltanto a querela di parte. Ciò risulta dalla comminazione di una pena inferiore e non va quindi statuito esplicitamente.
Dal punto di visto del contenuto il nuovo capoverso 3 corrisponde al vigente capoverso 2, che viene ora adeguato al Codice di procedura penale (CPP)87. Se l’autore si sottopone a una terapia, il procedimento è sospeso; se si sottrae al trattamento, il procedimento è riattivato. La normativa vigente non stabilisce tuttavia in che modo il procedimento venga terminato se l’autore è curato con successo. Questa lacuna viene ora colmata chiarendo che il procedimento viene abbandonato se il colpevole si sottopone a trattamento medico su ordine dell’autorità competente.
Gli atti procedurali «sospendere» e «riattivare» non vanno menzionati esplicitamente poiché il CPP non dispone in maniera esaustiva a quali condizioni possano essere eseguiti88. Per contro, i motivi per cui un procedimento può essere abbandonato sono elencati esaustivamente nel CPP (art. 319 cpv. 1 lett. a–d CPP)89. Se non sussiste nessuno dei motivi menzionati nel CPP, occorre una disposizione legale esplicita (art. 319 cpv. 1 lett. e CPP). Una simile disposizione viene ora introdotta con la nuova formulazione dell’articolo 194 capoverso 3.
3.9.2 Variante 2
Nella variante 2 l’accento è posto diversamente: si propone infatti di ridurre la pena comminata per la fattispecie di base (cpv. 1) prevedendo soltanto – come pure all’articolo 198 primo comma – la multa. Con il capoverso 2 si introduce un «caso grave», punito con una pena pecuniaria. Un «caso grave» di atto esibizionistico sussiste verosimilmente, per esempio, se l’autore si masturba davanti alla persona presa di mira oppure se è recidivo.
Anche il «caso grave» – al pari della fattispecie di base del capoverso 1 – sarà punito soltanto a querela di parte. Contrariamente alla variante 1, questo fatto va menzionato espressamene in questa sede; altrimenti, vista la pena superiore comminata nel capoverso 2, si potrebbe presumere che si tratti di un reato perseguibile d’ufficio.
Per quanto concerne il capoverso 3 si rimanda al commento alla variante 1.
87 RS 312.0
88 Omlin Esther, 2014, art. 314 n. 11.
89 Grädel Rolf/Heininger Matthias, 2014, art. 319 n. 5.