Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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3.10 Articolo 197 Pornografia

3.10.1 Capoversi 4 e 5

Dalla formulazione della legge e dalle spiegazioni dei commentari di diritto penale si può concludere che la nozione di violenza di cui all’articolo 135 (Rappresentazioni della violenza) è definita in modo più restrittivo rispetto a quella dell’articolo 197 (Pornografia): l’articolo 135 richiede che gli atti di violenza siano crudeli, ritratti con insistenza, privi di valore culturale o scientifico degno di protezione e che offendano gravemente la dignità umana. Nell’articolo 197, invece, si parla solo di «violenza tra adulti». In aggiunta c’è la componente sessuale.

In una sentenza del dicembre 2019 vertente sulla produzione di rappresentazioni pornografiche di atti di cruda violenza90, il Tribunale federale ha affermato che attraverso la combinazione di sessualità e violenza, la soglia alla quale la dignità umana è lesa viene già raggiunta quando la violenza oltrepassa il livello richiesto dall’articolo 135. In ogni caso, se gli atti di violenza non sono manifestamente consensuali, gli elementi del reato di cui all’articolo 197 capoversi 4 e 5 devono essere giudicati non tanto in funzione dell’intensità della violenza, quanto del suo effetto degradante. Nel caso in esame, è indubbio che le scene del film da valutare non fossero rappresentazioni vietate secondo l’articolo 135. Tuttavia, la soglia della violenza secondo l’articolo 197 capoversi 4 e 5 è chiaramente superata. Contrariamente alla formulazione della legge, possono esservi casi di violenza sessuale (non consensuale) particolarmente degradanti – che presentano quindi gli elementi costitutivi del reato – anche se le caratteristiche generali della pornografia non sono pienamente date. Quanto più è pronunciato l’uso della violenza, tanto meno severi sono i requisiti per il carattere pornografico di un contesto sessuale.

Il messaggio del 198591 non spiega per quale motivo sono punite le rappresentazioni di atti di violenza a carattere pornografico né quali sono le categorie di persone da proteggere. Si limita ad affermare che la pornografia dura deve essere vietata. È strano che l’articolo 197 capoversi 4 e 5 venga applicato anche se la rappresentazione pornografica priva della componente della violenza (come la pornografia leggera) sarebbe legale o – secondo la citata sentenza del Tribunale federale – la rappresentazione non sarebbe nemmeno considerata pornografica. Questo dà alla sanzione una colorazione morale indesiderata.

Si propone pertanto di eliminare l’espressione «atti violenti tra adulti» ai capoversi 4 e 5. Gli oggetti o gli spettacoli pornografici contenenti atti sessuali che implicano violenza tra adulti non dovrebbero quindi più essere coperti da queste disposizioni. In ogni caso, costituirebbero un reato ai sensi dell’articolo 135 o dell’articolo 197 capoverso 1 o 2.

90 Sentenza del Tribunale federale 6B 149/2019 dell’11 dicembre 2019, consid. 1.3.2., 1.3.3. e 1.4.2.

91 FF 1985 II 901, in particolare 981 segg.