Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
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3.6.2.3 Introduzione di una pena minima all’articolo 191
Infine, l’estensione della definizione di «violenza carnale» deve ripercuotersi anche sull’articolo 191: come per la violenza carnale, a chi costringe una persona incapace di discernimento o inetta a resistere a subire la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione nel corpo è comminata una pena detentiva minima di un anno.
3.7 Articolo 192 Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate
Secondo la dottrina dominante81, l’articolo 192 costituisce una disposizione speciale dell’articolo 193 (Sfruttamento dello stato di bisogno): tutti gli atti previsti dall’articolo 192 rientrano nell’articolo 193; la comminatoria è identica nei due articoli. Nel messaggio del 26 giugno 198582 il Consiglio federale spiega che per la punibilità dell’atto è determinante che il colpevole abbia sfruttato il rapporto di dipendenza nel quale si trovava la vittima per ottenerne il consenso all’atto sessuale. L’articolo 192 può quindi essere abrogato.
3.8 Articolo 193 Sfruttamento dello stato di bisogno
Nell’articolo 193 si adegua da un lato il titolo marginale, che attualmente non comprende le due varianti di fattispecie contenute nella disposizione. Il nuovo titolo marginale sarà: «Sfruttamento di uno stato di bisogno o di dipendenza». Dall’altro sarà stralciato – come negli articoli 187 (Atti sessuali con fanciulli) e 188 (Atti sessuali con persone dipendenti) – il trattamento privilegiato dell’autore nei casi in cui la vittima ha contratto con lui matrimonio o un’unione domestica registrata. Per la motivazione si rimanda al commento all’articolo 187, variante 1, e all’articolo 188.
3.9 Articolo 194 Esibizionismo
Secondo il diritto vigente la pena comminata in caso di esibizionismo è una pena pecuniaria. Per contro, la variante di reato che si interseca con l’esibizionismo, ossia «compiere un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava» (art. 198 primo comma) nell’ambito delle molestie sessuali, è punita soltanto con la multa. Questa differenza appare ingiusta in particolare se si considera che un esibizionista non compie necessariamente un atto sessuale: la semplice presentazione dei
81 Maier Philipp, 2019, art. 193 n. 20 con ulteriori rimandi.
82 FF 1985 II 901, in particolare 970.