Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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Dal punto di vista del contenuto, quanto precede va tuttavia distinto dall’«Avis du Comité de Lanzarote sur les images et/ou vidéos d’enfants sexuellement suggestives ou explicites produites, partagées ou reçues par des enfants» del 6 giugno 201993 («Avis»). Tale «Avis» ha lo scopo «de guider les Parties dans la mise en œuvre de l’article 20 de la Convention de Lanzarote s’agissant des images et/ou vidéos sexuellement suggestives ou explicites autoproduites par des enfants en identifiant les situations qui ne constituent pas des infractions pénales et celles qui n’appellent de poursuites pénales qu’en dernier ressort» (lett. m). I fanciulli che producono e possiedono immagini e video pornografici di loro stessi e che li condividono volontariamente e di comune accordo non dovrebbero essere perseguibili per pedopornografia, a condizione che le immagini e i video siano destinati all’uso privato. In tali situazioni non vi è di regola sfruttamento sessuale né alcun interesse legale da tutelare. L’«Avis» va materialmente oltre la Convenzione di Lanzarote e non è quindi giuridicamente vincolante. Esso mostra tuttavia un (auspicabile) possibile sviluppo giuridico.

In particolare, va sottolineato che la trasmissione di tali foto o video non deve essere depenalizzata in generale. Nel numero 5, l’«Avis» stabilisce inoltre che la condivisione volontaria e consensuale di «selfie» a contenuto pornografico tra fanciulli non deve essere punibile se destinata unicamente all’uso privato. Occorre distinguere tra questo e l’invio di tale materiale a un gruppo più ampio di persone.

3.10.1.1 Variante 1

Capoverso 8

Il capoverso 8 stabilisce le condizioni per l’impunità di una persona che fabbrica, possiede, consuma o trasmette immagini o filmati pornografici di un minorenne oppure li trasmette alla persona raffigurata. In concreto, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

 la persona raffigurata ha dato il proprio consenso;

 la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni;

 la persona che fabbrica non dà o promette alcuna rimunerazione.

Se la persona che fabbrica le immagini o i video pornografici fornisce o promette di fornire una rimunerazione, l’esenzione non si applica. Analogamente all’articolo 196 (Atti sessuali con minorenni contro rimunerazione), da cui è ripresa la formulazione «in cambio di una rimunerazione o di una promessa di rimunerazione» e secondo la quale è criminalizzato solo il cliente ma non la prostituta minorenne, la persona

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