Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
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9.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Per quanto concerne i reati che sottostanno alla giurisdizione cantonale e alla giurisdizione militare, per i cui procedimenti i Cantoni sopportano i costi dell’esecuzione delle pene e delle misure (cfr. art. 215 cpv. 1 CPM) – è piuttosto difficile stimare le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale e tanto più indicare un importo preciso. Alcune delle modifiche proposte potrebbero occasionare oneri supplementari a livello cantonale, altre degli sgravi. In considerazione delle numerose incognite, non è possibile prevedere se gli adeguamenti determineranno effettivamente una modifica degli oneri o se alla fine la situazione rimarrà invariata.
Un onere supplementare potrebbe essere dato nei casi seguenti:
l’aggressione sessuale (art. 187a) sarà un reato perseguibile d’ufficio. Nel diritto vigente gli atti contemplati da tale articolo possono essere puniti alla stregua di molestie sessuali (art. 198 CP); in quanto contravvenzione, sono perseguibili a querela di parte. La nuova fattispecie potrà condurre all’espulsione non obbligatoria (art. 66abis);
la punibilità dell’adescamento di fanciulli (art. 197a) viene estesa;
le molestie sessuali (art. 198) potranno essere perpetrate mediante l’invio di immagini con connotazione sessuale. Il reato sarà inoltre perseguito d’ufficio se la vittima è un minore di dodici anni.
Verosimilmente l’estensione dell’impunità di cui all’articolo 197 capoversi 4, 5, 8 e 8bis(Pornografia) condurrà invece a una diminuzione dell’onere.
10 Aspetti giuridici
10.1 Costituzionalità
L’articolo 123 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto penale e di diritto processuale penale.
L’articolo 31 capoverso 1 Cost. statuisce peraltro che nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.
10.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
10.2.1 Impegni internazionali generali in materia di diritto penale
Gli accordi internazionali in ambito penale di regola non prevedono le pene da comminare né tantomeno i loro limiti minimi e massimi. Essi contengono per lo più disposizioni che obbligano gli Stati contraenti a punire i reati in questione con pene