Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
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e misure efficaci, proporzionali e dissuasive150. Nell’attuare gli accordi internazionali si è tenuto conto di tali prescrizioni. Il presente progetto è quindi compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
Le convenzioni internazionali contengono a volte disposizioni che obbligano gli Stati a prevedere pene detentive per le quali possa essere concessa l’estradizione151. Secondo l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981152 sull’assistenza internazionale in materia penale, l’estradizione è ammissibile se il reato è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e se non soggiace alla giurisdizione svizzera. Il presente progetto non prevede modifiche che potrebbero essere incompatibili con le succitate disposizioni internazionali.
Prima del 1° maggio 1999, data dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, gli Stati membri dell’UE dovevano solo prevedere sanzioni efficaci, adeguate e dissuasive. Alcuni degli atti della legislazione secondaria adottati successivamente contengono anche disposizioni penali che definiscono gli elementi costitutivi dei reati e, in alcuni casi, la pena minima e massima da comminare153. L’inclusione di tali disposizioni nella legislazione secondaria è destinata ad essere rafforzata a seguito dell’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del trattato di Lisbona. Quest’ultimo riconosce esplicitamente, quale normativa di diritto primario, la competenza dell’UE a stabilire, a determinate condizioni, regole minime per la definizione dei reati e delle sanzioni penali (art. 83 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea154). Nel campo del diritto penale in materia sessuale, nella legislazione secondaria di riferimento vi sono principalmente la direttiva 2011/93/UE155 e, su alcuni punti, la
150P. es. art. 27 n. 1 della Convenzione di Lanzarote; art. 45 cpv. 1 della Convenzione di
Istanbul; art. 19 cpv. 1 della Convenzione penale del 27 gennaio 1999 sulla corruzione, RS 0.311.55; art. 13 cpv. 1 della Convenzione del 23 novembre 2001 sulla cibercriminalità, RS 0.311.43; in modo analogo art. 11 n. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 nov. 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale, RS 0.311.54; art. 30 n. 3 della Convenzione del 31 ottobre 2003 delle Nazioni Unite contro la corruzione,
RS 0.311.56.
151 P. es. l’art. 19 cpv. 1 della Convenzione penale sulla corruzione; art. 24 cpv. 2 della Convenzione sulla cibercriminalità.
152 RS 351.1
153 Si cita a titolo di esempio la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44).
154 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata), GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.
155 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.