Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione del diritto penale in materia sessuale
e gli adolescenti tra ca. i tredici e i sedici anni sono in una fase delicata dello sviluppo e che durante questo periodo le discussioni con i genitori sono difficili. Si tratterebbe quindi di un passo troppo gravoso per questi giovani non avendo ancora la maturità necessaria; pretendere una tale responsabilità personale sarebbe in definitiva irrealistico. UNICEF e Protezione dell’infanzia chiedono un aumento della protezione per i fanciulli e i minori fino ai diciotto anni.
AI ritiene che un aumento a sedici anni manderebbe un chiaro segnale indicando che qualsiasi aggressione sessuale sui fanciulli e minori sarebbe perseguita penalmente. ZH, CFQF e UNIBE affermano che i fanciulli e gli adolescenti debbano in linea di principio essere protetti dalle aggressioni sessuali fino all’età di 16 anni; il vantaggio del perseguimento d’ufficio consiste nel fatto che le autorità di perseguimento penale possono perseguire gli autori di propria iniziativa o dopo una denuncia da parte di terzi non coinvolti, ad esempio insegnanti, psichiatri, assistenti sociali, il che è tanto più rilevante se le aggressioni sessuali sono commesse da chi detiene l’autorità parentale.
ZH e UNIBE propongono che le molestie sessuali nei confronti di fanciulli e minori di età inferiore ai 16 anni siano rese un delitto e siano punibili con una pena detentiva (sino a tre anni) o una pena pecuniaria al fine di tenere adeguatamente conto del grado di illiceità delle molestie sessuali sui minori. UNIBE sottolinea che anche le vie di fatto secondo l’articolo 126 capoverso 2 sono un reato perseguito d’ufficio.
11 partecipanti sono di massima contrari alla proposta secondo la variante 1 e si dicono quindi a favore della variante 2169. Sono dell’opinione che le molestie sessuali debbano continuare ad essere perseguite a querela di parte, anche se le vittime sono minori e indipendentemente dalla loro età. Le autorità di perseguimento penale vengono a conoscenza di tali molestie solo attraverso i genitori, che sono responsabili dei loro figli. Inoltre, tali procedimenti potrebbero essere molto stressanti per i minori interessati.
4.19 Articolo 200 AP-CP: Reato collettivo
25 partecipanti accolgono con favore l’adeguamento redazionale concernente la versione tedesca170 come anche la proposta di imporre al giudice di procedere a un aumento della pena quando un reato sessuale è commesso da più persone.171 BS fa notare che l’inasprimento della pena potrebbe essere rilevante anche nell’ambito del diritto penale minorile e che quindi va adeguato anche il DPMin.
Sul fronte dei contrari vi è BL; a suo avviso la modifica incide inutilmente nel margine di apprezzamento del giudice.
4.20 Articolo 264a AP-CP Crimini contro l’umanità Articolo 264e AP-CP Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodeterminazione sessuale e della dignità umana
Diversi partecipanti fanno notare che le modifiche negli articoli 189 e 190 richiedono di apportare adeguamenti anche agli articoli 264a e 264e. AG scrive che se il termine «stuprare» non fosse più usato sarebbe necessario procedere a una nuova formulazione.
169 BL, GR, SH, SO, SZ, VS, Freikirchen.ch, FSA, CPS, SSDPM, StA UR.
170 IKAGO, Giuriste.
171 AG, AI, BE, GL, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, PEV, USS, CFQF, EyesUp, Freikirchen.ch, CCPCS, Limita, Città ZH, SCPCS, UNIBE.