Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine

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5.6.3 Comunicazione di dati

Nell’ambito della rilevazione dei dati necessari per la riscossione della tassa da parte dei fornitori si configura una comunicazione di dati all’estero. Tale comunicazione deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 16 nLPD. Poiché la cerchia dei fornitori è limitata a quelli con sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera (art. 35 cpv. 2 lett. a AP-OTTP), l’attenzione è puntata su eventuali procedure di trattamento dei dati eseguite dai fornitori al di fuori di questi Stati. Le prescrizioni di cui all’articolo 16 nLPD vengono considerate nell’ambito della procedura di autorizzazione.

Al contrario, per i fornitori esteri anche la trasmissione all’UDSC dei dati necessari per la riscossione della tassa è considerata come comunicazione di dati all’estero. A questo specifico riguardo, i fornitori esteri soggiacciono alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/67931 (regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, RGPD).

5.6.4 Sistema di controllo

Nel traffico stradale i passaggi dei veicoli assoggettati alla TTPCP vengono rilevati per finalità di controllo. Questi punti di rilevazione si trovano sia presso i valichi di confine sia presso ubicazioni fisse o mobili all’intero della Svizzera.

In aggiunta alla rilevazione del luogo e dell’ora del passaggio, viene acquisita anche un’immagine panoramica del veicolo o della combinazione di veicoli dalla quale è possibile evincere il genere di veicolo, il numero di assi e la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità. Questa targa e il numero di assi della combinazione di veicoli vengono riconosciuti e analizzati automaticamente, e confrontati con la dichiarazione trasmessa dal fornitore.

I dati relativi al passaggio vengono di regola conservati fino a un anno dopo la notifica della decisione di tassazione. In caso di impugnazione della decisione, i dati relativi al passaggio possono essere conservati fino al passaggio in giudicato della decisione stessa.

5.6.5 Rapporto con il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati

Il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati si applica al trattamento dei dati di persone fisiche a prescindere dalla cittadinanza o dal luogo di domicilio di queste persone. Ciò significa che se i dati personali di una persona fisica con domicilio in Svizzera vengono trattati in uno Stato membro dell’UE, questi ricadono nel campo d’applicazione del regolamento.

Un fornitore con sede in uno Stato membro dell’UE che tratta dati personali in relazione alla riscossione della TTPCP ricade nel campo d’applicazione di tale regolamento. Quando un fornitore ha sede in Svizzera e viene tassata una corsa assoggettata alla tassa in Svizzera, il trattamento dei dati personali ricade nel campo d’applicazione del diritto svizzero in materia di protezione dei dati. Un eventuale trattamento di dati personali di un fornitore svizzero nell’UE ricadrebbe prevedibilmente nel campo d’applicazione del regolamento europeo.

31 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.