Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine
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5.5 Delega di competenze legislative
L’articolo 11 capoversi 2 e 5 nonché l’articolo 11a capoversi 1, 2 e 4 del disegno di modifica della LTTP recano disposizioni concernenti la delega di competenze legislative. Il Consiglio federale deve essere autorizzato a stabilire le modalità di rilevazione della corsa assoggettata alla tassa, a determinare l’autorizzazione di fornitori di sistemi di rilevazione, a incaricare un fornitore e a fissare l’indennità dei fornitori autorizzati. L’UDSC ha la competenza di emanare le prescrizioni tecniche e operative per l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni.
La delega al Consiglio federale e all’UDSC è motivata, da un lato, dal progresso tecnologico che esige una capacità tempestiva di risposta e, dall’altro, dall’esigenza di prevedere norme di dettaglio a livello di ordinanza.
5.6 Protezione dei dati
5.6.1 Dati personali
L’esecuzione dei presenti atti richiede il trattamento di dati personali da parte dell’UDSC. Oltre ai dati relativi alla persona assoggettata al pagamento della tassa e al veicolo, i fornitori trasmettono quotidianamente all’UDSC anche i dati relativi alla prestazione chilometrica sotto forma di punti di riferimento del GNSS, inclusi i dati relativi a un rimorchio trainato. Il calcolo dei chilometri percorsi necessario per la determinazione della tassa implica il collegamento dei punti di riferimento registrati. Questo collegamento riproduce un profilo del tragitto. Il trattamento dei punti di riferimento del GNSS non costituisce tuttavia una profilazione ai sensi dell’articolo 5 lettera f nLPD. Per una profilazione manca infatti da un lato il requisito della possibilità di identificazione della persona fisica che conduce il veicolo: non è infatti possibile collegare automaticamente un profilo del tragitto con una persona fisica. Dall’altro manca anche la condizione secondo cui la creazione del profilo del tragitto deve avvenire per analizzare il comportamento di una persona: il profilo del tragitto viene creato unicamente per la finalità di riscossione della tassa sul traffico pesante. Una base legale in una legge in senso formale secondo l’articolo 34 capoverso 2 nLPD non è quindi necessaria per il trattamento di dati personali. Non sussistono nemmeno altre condizioni che impongono una simile base legale: né vengono trattati dati personali degni di particolare protezione né si verifica un’ingerenza grave nei diritti fondamentali delle persone interessate. Per questa ragione, le necessarie basi legali possono essere create a livello di ordinanza.
5.6.2 Posizione giuridica dei fornitori
Ai sensi dell’articolo 5 lettera i nLPD sono organi federali le persone alle quali sono affidati compiti federali. Se queste persone operano in adempimento di questi compiti, a esse si applicano le disposizioni concernenti il trattamento dei dati da parte di organi federali (art. 33 segg. nLPD).
Il Consiglio federale stabilisce, a norma dell’articolo 11 AP-LTTP, le modalità di rilevazione della prestazione chilometrica assoggettata alla tassa e può prescrivere l’installazione di dispositivi speciali o altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi. Può incaricare un fornitore di servizi di mettere a disposizione delle persone assoggettate alla tassa un servizio per la determinazione dei chilometri percorsi nel territorio doganale (art. 11a cpv. 1 AP-LTTP) e autorizzare altri fornitori di servizi a determinare i chilometri percorsi (art. 11a cpv. 2 AP-LTTP). Al fine di garantire la correttezza e la disponibilità dei dati necessari per la riscossione della tassa, vengono fissati requisiti dettagliati per i fornitori dei sistemi di rilevazione, che vengono esaminati nel dettaglio nel quadro della procedura di autorizzazione e in seguito continuamente monitorati. Il mandato legale alla collettività pubblica di garantire la rilevazione corretta dei dati necessari per la riscossione della tassa prosegue quindi anche se l’UDSC non lo adempie più direttamente attraverso la consegna in prima persona degli apparecchi di rilevazione. I fornitori di sistemi di rilevazione devono pertanto essere qualificati come organi federali per l’adempimento dei rispettivi compiti. I principi del trattamento dei dati seguono pertanto le prescrizioni degli articoli 33–42 nLPD.