Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 85 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)27, che assegna alla Confederazione la competenza per riscuotere la TTPCP.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La modifica della LTTP e dell’OTTP non influenza il rapporto con il diritto europeo. A livello materiale, la riscossione della TTPCP svizzera è sancita nell’Accordo del 21 giugno 199928 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri). La Commissione europea ritiene che la direttiva UE concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale (direttiva [UE] 2019/520) ricada nel campo d’applicazione dell’Accordo sui trasporti terrestri e che debba essere recepita dalla Svizzera. Finora, invece, la delegazione svizzera nel Comitato misto dell’accordo si è rifiutata di recepire la direttiva perché, a suo avviso, toccherebbe anche i veicoli svizzeri. In più, la modifica della LTTP e dell’OTTP non influisce su tale Accordo, poiché l’oggetto degli adeguamenti non è l’ammontare della tassa bensì la migrazione tecnica verso un nuovo sistema di riscossione. La Svizzera ha tuttavia accettato di offrire ai veicoli esteri una soluzione equivalente a quella della direttiva. Si tratta di un impegno politico e non di un impegno vincolante ai sensi del diritto
internazionale pubblico. La Svizzera si conformerà comunque alla direttiva in quanto perseguire una politica isolata per i veicoli svizzeri sarebbe insensato. Inoltre, nell’articolo 39, l’Accordo prevede l’obiettivo di un livello adeguato di interoperabilità dei sistemi di telepedaggio nell’UE e in Svizzera.
Nel territorio di riscossione della TTPCP sono compresi anche l’enclave tedesca di Büsingen e il territorio del Principato del Liechtenstein. Entrambi sono parte del territorio doganale svizzero. La riscossione della TTPCP è disciplinata nell’accordo con la Germania (Büsingen)29 e nel trattato con il Principato del Liechtenstein30. Entrambi i Paesi ricevono delle indennità per la tassa presumibilmente inerente al territorio di loro pertinenza. Il Principato del Liechtenstein ha emanato normative proprie che devono essere coerentemente adeguate al diritto svizzero. La delegazione del
Liechtenstein nella Commissione mista TTPCP Svizzera–Liechtenstein è stata informata in merito a queste modifiche, affinché possa avviare le misure necessarie. Il Liechtenstein è stato accolto nel quadro della consultazione degli uffici e della procedura di consultazione.
5.3 Subordinazione al freno alle spese
Il decreto federale concernente il finanziamento del rinnovo dell’infrastruttura per la rilevazione e il controllo della tassa sul traffico pesante è soggetto al freno delle spese secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. poiché implica spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. Il credito d’impegno di 142 milioni di franchi necessita pertanto del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere.
5.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
I fondamenti del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale sono rispettati. La ripartizione dei compiti garantisce un disciplinamento uniforme. Nulla cambia nell’attuale ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni sotto il profilo sostanziale.
27RS 101
28 RS 0.740.72
29 Accordo TTPCP Büsingen del 7 dicembre 2004, RS 0.631.112.136.2
30 Trattato dell’11 aprile 2000 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein, RS 0.641.851.41