Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine

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Il Consiglio federale è incaricato di stabilire gli obiettivi di protezione per le zone secondo l’articolo 7a LFSP e di disciplinare l’utilizzazione conforme di tali zone. L’utilizzazione (per esempio a fini turistici o di svago) e gli interventi tecnici secondo l’articolo 8 LFSP devono essere generalmente limitati e avvenire solo in sintonia con gli obiettivi di protezione specifici. Per esempio, gli interventi di sistemazione dei corsi d’acqua, come ad esempio le misure di manutenzione delle opere di protezione, i progetti di protezione contro le piene o di rinaturazione delle acque, possono essere effettuati solo nell’interesse degli obiettivi di protezione o a condizione che non li compromettano.

Le zone secondo l’articolo 7a LFSP sono spazi vitali degni di protezione ai sensi della LPN. In caso di intervento occorre dunque eseguire sempre una ponderazione degli interessi e assicurare il ripristino ed eventuali misure di sostituzione (art. 18 cpv. 1terLPN). Il Consiglio federale può concretizzare la normativa relativa agli interventi tecnici a livello di ordinanza. Poiché l’interesse di protezione è di

importanza nazionale, per dar luogo alla ponderazione di interessi anche l’interesse all’intervento deve esserlo. Questa esigenza assicura inoltre che un esame adeguato del singolo caso abbia luogo nell’ambito della ponderazione degli interessi.

Le nuove zone secondo l’articolo 7a OLFP non costituiscono zone di esclusione per le nuove centrali idroelettriche ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 secondo periodo LEne poiché esse non sono designate sulla base dell’articolo 18a LPN, a cui si riferisce l’articolo 12 capoverso 2 LEne. In tal modo si tiene conto anche degli obiettivi della Strategia energetica 2050. L’obiettivo consiste nell’orientare in modo ottimale le diverse utilizzazioni (p. es. attività ricreative, sistemazione dei corsi d’acqua, produzione di energia idroelettrica) nelle zone di protezione secondo l’articolo 7a LFSP ai rispettivi obiettivi di protezione e preservare così la varietà di specie secondo la Strategia Biodiversità Svizzera. Dato che le zone di protezione sono definite d’intesa con i Cantoni, si potrà tenere adeguatamente conto dei diversi interessi. La disposizione che garantisce deflussi residuali adeguati nelle zone di protezione si basa in particolare sull’articolo 31 capoverso 2 lettere c e d LPAc.

Nell’ambito della determinazione degli obiettivi di protezione o della normativa sull’utilizzazione conforme delle zone di protezione secondo l’articolo 7a LFSP, il Consiglio federale non potrà emanare divieti all’esercizio della pesca. Ove

necessario tale competenza può essere esercitata dai Cantoni sulla base

dell’articolo 5 capoverso 2 LFSP.

Le zone secondo l’articolo 7a LFSP contribuiscono all’obiettivo nazionale del 17 per cento di superficie protetta (cfr. Art. 18biscpv. 1 N-LPN). Nei prossimi anni, come già spiegato, per la determinazione delle zone di protezione sarà posto

l’accento sugli habitat di riproduzione e di sviluppo per giovani esemplari di temolo, naso, trota di lago e sulle principali popolazioni di gamberi. Per queste specie esistono già le basi tecniche per l’identificazione delle zone di protezione

d’importanza nazionale. Attualmente non è possibile prevedere se e per quali specie saranno necessarie ulteriori zone di protezione. Ciò dipenderà in primo luogo dall’evoluzione del grado di protezione delle specie.

Le zone secondo l’articolo 7a LFSP saranno distribuite in tutta la Svizzera in diverse tipologie di corsi e specchi d’acqua. Quelle specifiche al temolo e al naso si