Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine
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Il capoverso 2 stabilisce che, nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare l’integrità e la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale . La pianificazione e la costruzione di attraversamenti di strade nazionali sono già oggi responsabilità diretta della Confederazione. La pianificazione e l’attuazione dei provvedimenti per il ripristino della permeabilità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale interrotti dalle strade cantonali, così come dei provvedimenti per prevenire le collisioni o per creare strutture di indirizzamento, sono invece di competenza dei Cantoni.
Il capoverso 3 disciplina la promozione finanziaria di provvedimenti cantonali per la conservazione della funzionalità dei corridoi faunistici da parte della
Confederazione. Tale finanziamento avviene nell’ambito della nuova perequazione finanziaria (NPC) sulla base di accordi di programma. Vengono finanziati
provvedimenti concreti per il mantenimento o il miglioramento della permeabilità dei corridoi faunistici, ma nessun provvedimento atto ad assicurare loro integrità. I Cantoni possono quindi richiedere il finanziamento di provvedimenti per
l’eliminazione o il superamento di ostacoli agli spostamenti attraverso la creazione di strutture di indirizzamento, così come di provvedimenti per prevenire le collisioni o per l’acquisto di terreni. In linea di principio la Confederazione finanzia solo i provvedimenti all’interno dei corridoi faunistici designati. I provvedimenti per l’attraversamento di strade nazionali sono responsabilità diretta della
Confederazione. A tal fine, la Commissione provvede alla pianificazione e alla costruzione di passaggi faunistici corrispondenti nell’ambito della propria
competenza per le strade nazionali. Nella realizzazione di queste costose strutture è inoltre importante, nell’ottica di una tutela degli investimenti, che la pianificazione del territorio garantisca alla fauna selvatica il libero accesso all’opera in questione nel paesaggio.
Legge sulla pesca
Articolo 7a Zone d’importanza nazionale
La biodiversità nelle acque e attorno ad esse è sottoposta a una forte pressione. Ne è testimone la costante evoluzione negativa del grado di protezione dei pesci e dei gamberi indigeni. Il 1° gennaio 2021 il grado di protezione di dieci specie di pesci ha dovuto essere innalzato nel quadro della revisione dell’ordinanza del 24
novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca85 OLFP). Nel complesso, tre quarti delle specie di pesci e di gamberi indigeni sono minacciati o estinti (gradi di protezione 0-4, allegato 1, OLFP). Questa evoluzione è il risultato della forte sollecitazione esercitata per anni sugli ambienti acquatici naturali da svariate
utilizzazioni che ha portato ad un sostanziale peggioramento della qualità e quantità di tali spazi vitali. Per esempio, circa 14 000 km di corsi d’acqua sono consolidati artificialmente e oltre 100 000 soglie interrompono l’interconnessione longitudinale.
Con l’integrazione della legge sulla protezione delle acque (LPAc) nel 2011 con disposizioni sulla rinaturazione (rivitalizzazione, risanamento dei deflussi
85 RS 923.01