Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine

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discontinui, risanamento del trasporto di materiale solido di fondo e ripristino della migrazione piscicola) e sullo spazio riservato alle acque nella legislazione sulla protezione delle acque, come conseguenza dell’iniziativa parlamentare 07.492 «Protezione e utilizzo dei corsi d’acqua», sono state create buone condizioni quadro per una gestione più prossima al naturale dei corsi d’acqua. Tuttavia, sono necessari ulteriori sforzi.

Già esiste l’obbligo di designare, salvaguardare e valorizzare i biotopi d’importanza nazionale per la biodiversità anfibia e terrestre. Nonostante l’elevata minaccia a cui sono esposti pesci e gamberi, ad oggi non è stata ancora emanata una direttiva legale per designare le zone di protezione degli ambienti acquatici. Questa lacuna di lunga data deve essere colmata con l’obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità acquatica.

Il nuovo articolo 7a assegna alla Confederazione la possibilità di definire zone d’importanza nazionale destinate alla conservazione delle specie di pesci e di gamberi minacciate d’estinzione o fortemente minacciate (in particolare il temolo, il naso, la trota di lago e i gamberi). A tale scopo è necessaria una prospettiva di ordine superiore: è infatti compito della Confederazione definire le popolazioni di pesci e gamberi che, al di là dei confini cantonali e dei bacini imbriferi, sono

particolarmente importanti dal punto di vista nazionale. La loro definizione, cioè la determinazione del nome e dell’ubicazione, è effettuata a livello di ordinanza dal Consiglio federale d’intesa con i Cantoni interessati. La Confederazione tiene conto anche degli impianti esistenti nel campo delle energie rinnovabili. Nel quadro delle consultazioni, i cantoni interessati godranno di sufficiente margine per contribuire alla definizione delle zone d’importanza nazionale. Inoltre, essi sono liberi di definire aree protette locali e regionali sulla base dell’articolo 5 capoverso 2 LFSP in aggiunta alle aree di protezione nazionali.

Le zone di protezione d’importanza nazionale devono assicurare la sopravvivenza delle specie minacciate attraverso l’inclusione di ambienti importanti per il

completamento del loro ciclo vitale (p. es. siti di riproduzione e di sviluppo dei giovani esemplari). In questo modo è possibile preservare in modo mirato i siti di riproduzione tuttora funzionali. A partire da queste zone, le diverse specie potranno in futuro colonizzare le tratte di fiume rivitalizzate. Le nuove zone di protezione costituiscono dunque un complemento necessario e mirato alle rinaturazioni in corso secondo la LPAc e ne aumentano l’efficacia a lungo termine. In questo modo si tiene conto anche del rapporto sull’analisi della situazione della pesca nei laghi e corsi d’acqua svizzeri in adempimento del postulato 15.3795 CAPTE-N, che chiede di sancire spazi vitali prioritari per la riproduzione dei pesci.86 La normativa

corrisponde al mandato costituzionale della Confederazione di proteggere le specie minacciate di estinzione (art. 78 cpv. 4 Cost.).

86 Analisi della situazione della pesca nei laghi e nei corsi d’acqua svizzeri. Postulato 15.3795, https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153795. Consultazione in data 12 marzo 2021