Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine

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alla permeabilità per la fauna selvatica. Cosciente della necessità di intervenire, la Confederazione ha già avviato il risanamento di eventuali ostacoli e sta costruendo ponti faunistici laddove le strade nazionali interrompono corridoi faunistici di importanza sovraregionale. I relativi lavori sono effettuati generalmente in occasione della nuova costruzione o del risanamento di singole tratte della rete di strade nazionali. Il Sottoprogramma risanamento corridoi faunistici dell’USTRA deve ancora essere integrato sulla base delle conoscenze acquisite con l’ultimo

aggiornamento del 2021, come disposto dal Consiglio federale nel piano d’azione Biodiversità Svizzera.

Questa prassi di esecuzione nella gestione dei corridoi faunistici è ormai piuttosto consolidata, ma i provvedimenti non sono sufficienti. I corridoi faunistici, vista la loro importanza per la protezione delle specie, devono essere considerati come parte integrante del sistema di interconnessione nazionale ed essere rafforzati a livello giuridico nell’ambito della Strategia Biodiversità Svizzera. Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale81, i corridoi faunistici hanno la funzione di collegare diversi biotopi. Vista la loro importanza, essi sono equiparati a dei biotopi. Se di importanza nazionale, possono quindi essere oggetto di un inventario

corrispondente.

Per garantire la funzionalità dei corridoi faunistici, una base legale a sé stante riguardante l’inventariazione dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale deve essere creata nella LCP. I corridoi faunistici non costituiscono zone di

esclusione ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 LEne, poiché non sono designati sulla base dell’articolo 18a LPN, a cui si riferisce l’articolo 12 capoverso 2 LEne.

Il capoverso 1 disciplina la delimitazione dei corridoi faunistici. La loro

designazione, ossia la determinazione del loro nome e della loro posizione, avviene a cura del Consiglio federale d’intesa con i Cantoni interessati nell’ambito di una nuova ordinanza. Quale base tecnica per la delimitazione dei corridoi faunistici si utilizzano il rapporto di base elaborato dalla Confederazione insieme ai Cantoni oppure i corridoi faunistici pubblicati dall’Ufficio federale di topografia. I corridoi faunistici designati in via definitiva dal Consiglio federale sono elencati in un inventario federale a livello di ordinanza e inseriti nel catalogo elettronico dei geodati del diritto federale (allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 200882). L’inclusione nell’inventario federale di ulteriori corridoi faunistici, oltre a quelli menzionati nel rapporto di base, è possibile solo in casi eccezionali giustificati. La definizione del perimetro esatto avviene a opera dei Cantoni83, che se ne occupanonell’ambito del loro compito di cui al capoverso 2 (assicurare

l’integrità e la funzionalità) e trasmettono quindi i geodati definitivi elettronicamente alla Confederazione84.

81Sentenza del Tribunale federale 1A.173/2000 del 5 novembre 2011

82 RS 510.620

83 BUWAL, Korridore für Wildtiere, Bern 2001.

84 Consultabili su https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellenoev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_opacity=1,1,1,0.8&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231