Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine
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Art. 11 Titolo dell’articolo, capoverso 6 seconda frase
Le aree di protezione della fauna selvatica e degli uccelli e le bandite di caccia secondo l’articolo 11 capoversi 1, 2 e 4 LCP (riserve di uccelli e bandite di caccia) sono considerate parte delle aree protette per la biodiversità secondo l’articolo 18bis capoverso 1 LPN. I Cantoni devono avere la possibilità, per mezzo di aiuti
finanziari, di conservare le specie prioritarie e gli spazi vitali mediante progetti di valorizzazione all’interno di tali siti, accrescendo così il valore delle aree già oggi sottoposte alla protezione nazionale o cantonale per la fauna tramite lo sfruttamento mirato dei potenziali inutilizzati sul fronte della biodiversità. Sarà così possibile negoziare e attuare provvedimenti per la valorizzazione ecologica dei siti preziosi per la flora e la fauna con un onere relativamente ridotto.
Art. 11a Corridoi faunistici sovraregionali
La protezione della naturale varietà di animali selvatici e dei loro spazi vitali corrisponde a un mandato costituzionale (art. 78 cpv. 4 e art. 79 Cost.). La LCP, nel suo articolo relativo allo scopo, riprende pertanto il tema della protezione delle specie e della protezione degli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni viventi allo stato selvatico (art. 1 cpv. 1 lett. e b LCP). I due aspetti di protezione
costituiscono quindi un tutt’uno e in particolare la protezione degli spazi vitali rappresenta un presupposto imprescindibile per la protezione delle specie78
Per contrastare la frammentazione degli spazi vitali occorre garantire
l’interconnessione anche per la fauna selvatica sotto forma di cosiddetti corridoi faunistici che assicurino il necessario scambio di esemplari tra le singole popolazioni e consentano l’insediamento o il reinsediamento in spazi vitali idonei che non coincidono necessariamente con i loro spazi vitali in senso stretto.
Già nel 2001, nell’ambito di un resoconto nazionale, è stata esaminata la situazione dei corridoi faunistici particolarmente importanti per la Svizzera e ne è stata
descritta la permeabilità per la fauna selvatica.79 Nel 2011 e 2020, in collaborazione con i Cantoni, è stato effettuato un aggiornamento completo dei corridoi faunistici sulla base degli sviluppi territoriali (inclusa l’intensità di utilizzazione delle
infrastrutture da parte dell’uomo) così come dell’evoluzione delle popolazioni di animali selvatici.
Attualmente in Svizzera esistono circa 300 corridoi faunistici di importanza
sovraregionale80. I principali ostacoli agli spostamenti si trovano nelle zone con un’elevata densità d’insediamento, in particolare nell’Altipiano e nelle valli del Giura e delle Alpi. Di questi corridoi, il 16 per cento è stato descritto come
interrotto, il 56 per cento come perturbato e il 28 per cento come intatto in relazione
78 FF II 1983, pag. 1173
79 BUWAL, Korridore für Wildtiere, Bern 2001.
80 Consultabili su https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellenoev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_opacity=1,1,1,0.8&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231