Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/54: Revisione dell’ordinanza sulla caccia · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la consultazione

consiste nel separare le zone d’impiego dei cani da protezione delle greggi ufficiali dalla rete di sentieri, ad esempio limitando nel tempo il diritto di percorrenza di singoli tratti di sentieri o spostando i sentieri. Si tratta di misure compatibili con la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri, secondo cui, nell’ambito della sistemazione di percorsi pedonali e sentieri, si deve tenere conto anche degli interessi dell’agricoltura (art. 9 legge federale del 4 ottobre 19853 sui percorsi pedonali ed i sentieri). La Confederazione partecipa all’attuazione di tali misure solo se il Servizio per la prevenzione degli infortuni in agricoltura (SPIA) le raccomanda nella sua perizia sulla prevenzione degli infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali nelle aziende agricole conformemente all’Aiuto all’esecuzione per la protezione del bestiame e se il Cantone è d’accordo.

Lettera c: Gli orsi sono attratti dalle fonti di cibo antropogeniche come cestini dei rifiuti o cumuli di compost, alveari ecc. e si abituano alla vicinanza dell’uomo, con il rischio di causare rapidamente conflitti e problemi di sicurezza. Appena si registra la presenza di orsi in una regione, è importante proteggere tali fonti di cibo. Il rilevamento di tali fonti di cibo e la pianificazione della loro messa in sicurezza consente di ridurre al minimo i conflitti con gli orsi. Il nuovo articolo 10tercapoverso 2 lettera c fornisce anche un contributo al miglioramento della prevenzione dei danni causati dall’orso secondo il rapporto del Consiglio federale sulla gestione dell’orso in Svizzera («Umgang mit dem Bären in der Schweiz») in adempimento del postulato 12.4196 (disponibile in tedesco e francese).

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto si basa sull’attuale legge sulla caccia e non riguarda in modo sostanziale né la ripartizione dei compiti né l’adempimento degli stessi da parte della Confederazione e dei Cantoni. L’aumento dell’aliquota di contribuzione della Confederazione alle «misure supplementari efficaci adottate dai Cantoni» secondo l’articolo 10tercapoverso 1 lettera d OCP comporta un aumento di circa 500 000 franchi dei costi per la protezione del bestiame per la Confederazione (oggi pari a ca. 3 mio. di fr.). Il progetto non ha pertanto ripercussioni sostanziali sulle risorse di personale, né per la Confederazione né per i Cantoni.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

Il progetto comporta lievi ripercussioni positive a livello finanziario per i Cantoni, poiché il maggior contributo della Confederazione per le cosiddette «misure supplementari adottate dai Cantoni nella protezione del bestiame» può alleviarne leggermente il budget.

5.3 Ripercussioni per i Comuni

Il progetto non ha ripercussioni finanziarie o di personale per i Comuni.

5.4 Ripercussioni per l’economia, la società, l’ambiente e le zone rurali, comprese le regioni di montagna

Il progetto non ha ripercussioni per l’economia. Con il progetto vengono create, per i Cantoni, possibilità d’intervento semplificate sia per quanto concerne i branchi di lupi che per singoli esemplari di lupo; ciò può contribuire alla tranquillità della popolazione nelle regioni di montagna. Il progetto contribuisce quindi alla protezione dell’economia alpestre.

3 RS 704 10/10 054.10-00772/00002/00018/R114-1275