Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/54: Revisione dell’ordinanza sulla caccia · 10 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la consultazione
detto aiuto all’esecuzione e possono come finora essere più facilmente adeguati all’evoluzione delle esigenze.
Lettera a: per quanto riguarda i cani da protezione delle greggi, il sostegno nell’ambito di questa lettera si riferisce ai cani da protezione allevati, formati, detenuti e impiegati in modo professionale secondo l’articolo 10quaterdell’ordinanza sulla caccia e che sono esaminati e registrati dall’UFAM. I dettagli sono regolati nella parte II dell’Aiuto all’esecuzione menzionato in precedenza, dove tali cani sono definiti come «cani da protezione delle greggi ufficiali». I detentori che richiedono all’UFAM un aiuto finanziario per i cani da protezione ufficiali devono attuare prescrizioni specifiche per prevenire gli incidenti e ridurre al minimo i conflitti durante la loro detenzione e il loro impiego. Con il sistema di incentivi per l’impiego di cani da protezione ufficiali, la Confederazione stabilisce un quadro chiaro e determina un’elevata qualità nell’ambito dei cani da protezione delle greggi e aumenta così la sicurezza nello spazio pubblico. I detentori che preferiscono impiegare altri cani da protezione delle greggi, lo fanno sotto la loro responsabilità. L’UFAM non impone alcuna condizione per la loro detenzione e il loro impiego e non li registra o sorveglia. Questi cani non sono nemmeno promossi secondo la lettera a. Se i Cantoni desiderano sostenere la detenzione e l’impiego di altri cani da protezione delle greggi sul loro territorio, lo fanno sotto la loro responsabilità. A tal fine, possono chiedere all’UFAM un contributo finanziario secondo la lettera d. Tuttavia, un eventuale sistema di prevenzione degli incidenti con questi cani è di competenza del Cantone e non è finanziato dall’UFAM.
Lettera b: L’elettrificazione delle recinzioni dei pascoli viene ora riportata direttamente in questo capoverso come misura promossa, mentre finora era inclusa nelle cosiddette «misure supplementari adottate dai Cantoni».
Lettera c: Questa misura è identica al diritto vigente.
Lettera d: Per quanto riguarda le misure di protezione del bestiame promosse alle lettere da a a c, la Confederazione elenca misure semplici ma il più possibile efficaci. È tuttavia possibile che, se un Cantone non ritiene adatte le misure di cui alle lettere da a a c, richieda misure supplementari. Se il Cantone intende chiedere contributi finanziari per simili misure cantonali secondo la lettera d deve tuttavia dimostrare l’efficacia delle misure che rivendica. Se nell’ambito di questa lettera un Cantone prevede la detenzione e l’impiego di altri cani da protezione delle greggi diversi da quelli ufficiali sostenuti dall’UFAM secondo la lettera a e a tal fine chiede contributi finanziari alla Confederazione, si applicano al riguardo le limitazioni illustrate alla lettera a del presente capoverso.
Capoverso 2: Secondo questo nuovo capoverso, la Confederazione può concedere contributi finanziari nella misura del 50 per cento per determinati lavori di pianificazione dei Cantoni correlati ai grandi predatori e alla protezione del bestiame. La necessità di eseguire i lavori di pianificazione elencati è emersa dall’esecuzione della protezione del bestiame, e le esperienze con queste misure sono state maturate nell’ambito della sperimentazione
dell’Aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame. I lavori di pianificazione territoriale sono importanti per i seguenti motivi:
Lettera a: Con la pianificazione cantonale degli alpeggi per ovini o caprini si assicura la possibilità di ottimizzare la pianificazione della protezione del bestiame a livello di singole
aziende in un contesto regionale, ad esempio mediante l’accorpamento delle aziende d’estivazione.
Lettera b: La separazione dei sentieri dalla regione d’impiego dei cani da protezione delle greggi ufficiali consente di realizzare un aspetto centrale del sistema dell’UFAM per la prevenzione degli incidenti e dei conflitti con i cani da esso sostenuti. La soluzione dei conflitti con i cani da protezione delle greggi ufficiali rientra nell’interesse pubblico. Tuttavia, non è possibile risolvere i conflitti tra cani da protezione delle greggi e turisti adottando solo misure relative ai cani (p. es. la formazione); sono piuttosto necessarie anche misure riguardanti il turismo (p. es. la gestione della fruizione). Una delle misure migliori per prevenire i conflitti
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