Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/54: Revisione dell’ordinanza sulla caccia · 10 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la consultazione

«precedenti danni» secondo il capoverso 4 sempre gli «anni precedenti» secondo il capoverso 2 lettera c. Ciò significa che quando un’azienda agricole si situa in un Comune politico in cui sono già state rilevate predazioni da parte del lupo negli anni precedenti, possono essere conteggiate alla soglia di danno soltanto le predazioni di animali protetti da misure di protezione del bestiame esigibili. Se in un Comune ancora privo di predazioni si registra sull’arco di un anno un aumento dei danni, si prende in considerazione un criterio supplementare, ovvero che per «precedenti danni» secondo il capoverso 4 si conteggiano anche quei danni accaduti oltre quattro mesi prima la predazione secondo il capoverso 2 lettera a. Dopo l’insorgenza dei primi danni, in un tale Comune vige dunque un periodo di quattro mesi in cui possono essere conteggiate predazioni di animali da reddito non protetto da apposite misure. Questo periodo deve essere sufficiente per mettere a punto una protezione delle greggi efficace dotata di recinzione elettrica.

Capoverso 3: Le disposizioni di questo capoverso figuravano finora al capoverso 4, che ora diventa il capoverso 3. La modifica del contenuto di questo capoverso riguarda solo la definizione concreta delle soglie di danno in caso di predazione esclusivamente di bovini, equini e, d’ora in avanti, anche di camelidi del Nuovo Mondo. Al posto della norma attualmente vigente secondo cui la soglia di danno di cui al capoverso 2 «può essere ridotta adeguatamente», si stabilisce ora che, nel caso di queste tre categorie di animali, il «danno rilevante» secondo la legge sulla caccia (art. 12 cpv. 2 LCP) è limitato ad almeno tre animali da reddito. Anche per questi animali possono essere conteggiati solo gli animali da reddito protetti mediante misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili (secondo il cpv. 4). Per quanto concerne la definizione di misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili per questi animali da reddito vale quanto detto nelle spiegazioni in riferimento all’articolo 4bis capoverso 2.

Capoverso 4: Il contenuto di questo capoverso rimane invariato; cambia soltanto il numero del capoverso, che passa da 3 a 4.

Art. 10ter cpv. 1 e 2 Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori

1 Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l’UFAM partecipa al massimo all’80 per cento dei costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti:

a. allevamento, addestramento, tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 10quater capoverso 2;

b. elettrificazione di recinzioni di pascoli per la protezione dai grandi predatori;

c. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi;

d. altre misure efficaci adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM, se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o adeguate.

2 L’UFAM può partecipare nella misura del 50 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni:

a. la pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini come base per la protezione del bestiame;

b. la pianificazione per separare i sentieri dalla regione d’impiego dei cani da protezione del bestiame di cui al capoverso 1 lettera a nonché l’attuazione di queste misure;

c. la pianificazione della prevenzione di conflitti con gli orsi.

Del capoverso 1 viene precisato il contenuto, ma i principi restano invariati. I detentori devono adottare misure di protezione del bestiame in autonomia e sotto la propria responsabilità, mentre la Confederazione stanzia aiuti finanziari per l’attuazione delle misure elencate. La quota di partecipazione della Confederazione ai costi sostenuti per le misure di cui al capoverso 1 viene generalmente fissata all’80 per cento, in particolare anche per le cosiddette «altre misure efficaci adottate dai Cantoni» di cui alla lettera d, finora finanziate solo nella misura del 50 per cento secondo l’«Aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame» dell’UFAM. Gli aiuti finanziari concreti, definiti su base forfettaria, sono riportati in

8/10 054.10-00772/00002/00018/R114-1275