Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/54: Revisione dell’ordinanza sulla caccia · 10 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la consultazione

Il capoverso 2 è stato sottoposto a una leggera revisione di carattere redazionale nella versione in lingua tedesca e, per quanto concerne il contenuto, sono stati ridimensionati i «danni ingenti» conformemente alla legge sulla caccia (art. 12 cpv. 4 LCP). La soglia di danno al cui raggiungimento i Cantoni possono regolare le popolazioni di lupi viene ridotta di un terzo,

dalle attuali 15 predazioni di animali da reddito a 10, dove per animali da reddito si intendono ovini, caprini, suini al pascolo e cervi tenuti in parchi. Per i grandi animali da reddito (vale a dire bovini, equini e camelidi del Nuovo Mondo) viene fissata una soglia di danno specifica (v. al riguardo art. 9biscpv. 3). Il rimando all’articolo 9biscapoverso 4 intende chiarire che,

come finora, ai fini della motivazione legale delle misure di regolazione si possono conteggiare soltanto le predazioni di animali da reddito che, al momento dell’attacco del grande predatore, erano protetti dal detentore con misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. Nel valutare la ragionevole esigibilità delle misure di protezione del bestiame occorre tenere conto, da una parte, della fattibilità tecnica di misure efficaci e, dall’altra, della proporzionalità dei relativi costi. Constatare la ragionevole esigibilità di una misura di protezione del bestiame compete in linea di principio ai Cantoni, i quali possono usufruire di un certo margine di valutazione. Secondo la Confederazione, la questione della ragionevolezza di una misura di protezione del bestiame è influenzata in misura determinante dalla sua eventuale promozione da parte dello Stato. Ciò vale in particolare per le misure di protezione del bestiame sostenute dalla Confederazione secondo l’articolo 10tercapoverso 1 dell’ordinanza sulla caccia. Concretamente, secondo la Confederazione sono considerate in linea di massima ragionevoli le misure seguenti:

- Ovini e caprini: le recinzioni elettriche che proteggono dai grandi predatori o l’impiego di

cani da protezione delle greggi ufficiali, qualora le recinzioni elettriche non fossero possibili o sufficienti.

- Suini al pascolo, cervi tenuti in parchi e pollame: le recinzioni elettriche che proteg-

gono dai grandi predatori.

- Per bovini, equini e camelidi del Nuovo Mondo (lama, alpaca) le misure esigibili sono

limitate alle prime due settimane di vita dei cuccioli, inclusa la nascita. Sulla superficie agricola utile si tratta di recinzioni elettriche erette intorno ai pascoli per proteggere dai grandi predatori, mentre sui pascoli nella zona di estivazione le misure esigibili si limitano alla rimozione immediata di nati morti, vitelli morti o eventuali placente dall’accesso di lupi e orsi. Questa misura presuppone tuttavia la stretta vigilanza e la conduzione dei gruppi di madri in pascoli di piccole dimensioni e chiaramente controllabili per la nascita dei cuccioli (pascoli per il parto). Nel caso di animali più anziani (> 2 settimane dalla nascita) non si prevedono invece ulteriori misure di protezione del bestiame; in questi casi, si presume un adeguato comportamento difensivo delle madri.

- Per gli alveari: recinzioni elettriche che proteggono dagli orsi.

I Cantoni possono inoltre definire come ragionevolmente esigibili altre misure efficaci (secondo l’art. 10tercpv. 1 lett. d). Essi hanno un certo margine discrezionale per delimitare come «pascoli non proteggibili» i pascoli sui quali non è possibile proteggere gli animali da reddito dai grandi predatori attraverso misure ragionevolmente esigibili. Se nell’ambito della consulenza in materia di protezione del bestiame il Cantone ha designato tali superfici e su di esse si dovessero verificare predazioni di animali da reddito, in occasione della regolazione del lupo le potrebbe conteggiare ai fini della valutazione dei danni.

6/10 054.10-00772/00002/00018/R114-1275