Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/54: Revisione dell’ordinanza sulla caccia · 10 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la consultazione

Le disposizioni di esecuzione devono anche essere modificate in modo tale da poter escludere in ogni momento la possibilità che il lupo o branchi di lupi si abituino all’essere umano o diventano una minaccia per quest’ultimo».

Con la presente modifica il Consiglio federale attua entrambi gli interventi. Tuttavia, il margine di manovra concesso dalle disposizioni della legge sulla caccia vigenti è ridotto: la legge sulla caccia consente l’abbattimento di singoli lupi che causano danno solo dopo che questi hanno in passato causato danni rilevanti (art. 12 cpv. 2 LCP). Consente inoltre la regolazione delle popolazioni di lupi solo dopo che queste hanno in passato causato danni ingenti o grave pericolo (art. 12 cpv. 4 LCP). L’interpretazione degli aggettivi indeterminati «ingenti» e «rilevanti» presenti nelle disposizioni della legge non può essere estesa a discrezione a livello di ordinanza. Inoltre, la legge non prevede l’abbattimento di singoli lupi che hanno causato un pericolo per l’uomo (art. 12 cpv. 2 LCP).

2 Punti essenziali del progetto

Secondo gli articoli 74, 78 capoverso 4, 79 e 80 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la Confederazione disciplina la caccia nell’ambito della sua competenza legislativa. In materia di protezione delle specie, degli spazi vitali e degli animali, la Confederazione ha invece una competenza legislativa completa.

Il quadro legislativo vigente limita le possibilità di adattamento nell’ordinanza. Con la presente revisione dell’ordinanza sulla caccia, il Consiglio federale attua il mandato del Parlamento (mozioni 20.4340 e 21.3002) come segue:

 Semplificazione della regolazione delle popolazioni di lupi

I «danni ingenti» di cui nella legge sulla caccia (art. 12 cpv. 4 LCP) vengono ridimensionati. La soglia di danno al cui raggiungimento i Cantoni sono autorizzati a regolare le popolazioni di lupi viene ridotta di un terzo, dalle attuali 15 predazioni di animali da reddito a 10 predazioni (ovini o caprini). Come finora, possono essere conteggiati soltanto gli animali da reddito predati in situazioni in cui il detentore ha adottato misure ragionevolmente esigibili di protezione del bestiame. In caso di bovini, equini, lama e alpaca (camelidi del Nuovo Mondo), la soglia di danno viene ora fissata ad almeno tre predazioni di animali da reddito in situazioni protette.

 Semplificazione dell’abbattimento di singoli lupi

I «danni rilevanti» secondo la legge sulla caccia (art. 12 cpv. 2 LCP) vengono ridimensionati. Nelle zone in cui finora il lupo ha causato danni, la soglia di danno al cui raggiungimento i Cantoni sono autorizzati all’abbattimento di singoli lupi viene ridotta di un terzo, dalle attuali 15 predazioni di animali da reddito a 10 predazioni nel caso di piccoli animali da reddito (ovini o caprini). Anche in questo caso possono essere conteggiati soltanto gli animali da reddito predati in situazioni in cui il detentore ha adottato misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. In caso di grandi animali da reddito (bovini ed equini, lama e alpaca), la soglia di danno viene ora fissata ad almeno tre predazioni di animali da reddito in situazioni protette. Per le zone nelle quali i lupi non hanno finora causato danni, la soglia di danno è ora fissata a 15 animali da reddito (finora 25) nell’arco di un mese o 25 (finora 35) nell’arco di quattro mesi, con la possibilità di contare anche le predazioni di animali da reddito non protetti.

 Rafforzamento della protezione del bestiame

Le misure di protezione del bestiame continuano a essere liberamente scelte dagli agricoltori, che vengono sostenuti con contributi finanziari della Confederazione. La gamma delle possibili misure sostenute dalla Confederazione viene ampliata in base alle esperienze maturate negli ultimi anni. I contributi vengono fissati all’80 per cento per le misure concrete di protezione del bestiame e al 50 per cento per i lavori di pianificazione territoriale dei Cantoni finalizzati alla protezione del bestiame e sono pertanto conformi alla prassi attuale. Viene invece aumentato il contributo per le misure considerate efficaci dai

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