Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/54: Revisione dell’ordinanza sulla caccia · 10 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la consultazione

Art. 9bis cpv. 2–4 Misure contro singoli lupi

2Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:

a. sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell’arco di quattro mesi;

b. sono uccisi almeno 15 animali da reddito nell’arco di un mese; o

c. sono uccisi almeno 10 animali da reddito dopo che negli anni precedenti erano già stati registrati danni causati da lupi.

3In caso di bovini, equini e camelidi del Nuovo Mondo si ha un danno rilevante quando un singolo lupo uccide nell’arco di quattro mesi almeno tre animali da reddito.

4Per valutare il danno di cui ai capoversi 2 e 3 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una regione in cui, malgrado precedenti danni causati da lupi, non è stata adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile.

Capoverso 2: La modifica del contenuto di questo paragrafo si limita alla definizione di nuove soglie di danno al raggiungimento delle quali un Cantone può abbattere un singolo lupo che ha causato danni. I «danni rilevanti» secondo la legge sulla caccia (art. 12 cpv. 2 LCP) sono stati ridimensionati. La soglia di danno per le zone nelle quali il lupo non ha ancora causato danni (cfr. lett. a e b) continua a essere diversa da quella vigente nelle zone note in cui il lupo era già presente (cfr. lett. c).

Lettere a e b: Nelle regioni in cui il lupo compare per la prima volta, la soglia di danno viene ridotta da 35 a 25 predazioni di animali da reddito nell’arco di quattro mesi o da 25 a 15 predazioni nell’arco di un mese, con la possibilità di conteggiare anche le predazioni di animali da reddito non protetti mediante l’adozione di misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. Tuttavia, in caso di lenta formazione di una situazione di danno, a titolo di misura immediata il Cantone segnala ai detentori le misure di protezione ragionevolmente esigibili e, all’occorrenza, fornisce una consulenza individuale. In caso di fattibilità, per poter conteggiare eventuali danni il Cantone dovrà presupporre l’adozione delle misure immediate corrispondenti (p. es. elettrificazione di recinzioni metalliche) secondo il capoverso 4.

Lettera c: Nelle regioni in cui è notoriamente presente il lupo, la soglia di danno viene abbassata da 15 a 10 predazioni di animali da reddito ed equiparata alle misure di regolazione di cui all’articolo 4biscapoverso 2. La soglia di danno di 10 animali da reddito vale, come già detto, soltanto per regioni dove un conteggio dei danni da lupo è già avvenuto negli anni precedenti e il detentore aveva protetto gli animali da reddito danneggiati mediante misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. Per illustrare le modalità dell’esecuzione l’UFAM definisce nella Strategia Lupo i Comuni politici in cui è notoriamente presente il lupo e aggiorna alla fine di ogni anno civile la relativa carta (carta nell’allegato 3).

Questo aggiornamento della carta nella Strategia Lupo, che avveniva una volta all’anno d’inverno, era adattata alla situazione quando i danni causati dal lupo interessavano prevalentemente i pascoli stagionali nelle regioni d’estivazione. Tuttavia, i danni da lupo sono oggi rilevati sempre più spesso anche nelle superfici agricole utili, pascolate tutto l’anno. Viene quindi applicato il capoverso 4 del presente articolo secondo cui la valutazione dei danni da lupo non deve in generale includere nella soglia di danno gli animali da reddito predati in una zona in cui i detentori non hanno adottato misure di protezione esigibili nonostante «precedenti danni».

Di conseguenza, il concetto legale di «precedenti danni» di cui al capoverso 4 deve essere chiarito in riferimento alle prescrizioni di cui al capoverso 2. In tal ambito occorre operare una distinzione fra la zona di estivazione e la superficie agricola utile. Nel caso di danni verificatisi nelle zone d’estivazione, per «precedenti danni» secondo il capoverso 4 si intendono gli «anni precedenti» secondo il capoverso 2 lettera c. Ciò significa che quando un alpeggio è situato in un Comune politico in cui sono già state rilevate predazioni da parte del lupo negli anni precedenti, possono essere conteggiate alla soglia di danno soltanto le predazioni di animali protetti da misure di protezione del bestiame esigibili. Se l’alpeggio si situa (ancora) al di fuori della zona in cui è nota la presenza del lupo, nel primo periodo di estivazione non si chiedono misure di protezione delle greggi e si conteggiano tutti i danni. Su pascoli situati in una superficie agricola utile che può essere gestita tutto l’anno, invece, si intendono per

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