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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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di veicoli stradali (OATV): se per l’omologazione del veicolo viene utilizzata l’approvazione del tipo o la corrispondente scheda tecnica;

b. è importatore del veicolo secondo la dichiarazione doganale: se per l’omologazione del veicolo viene utilizzato il certificato di conformità in formato elettronico (Certificate of Conformity, COC) secondo l’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/858; oppure

c. chi ottiene dall’USTRA la certificazione di importatore: se per l’immatricolazione non viene utilizzato nessuno dei documenti di cui alle lettere a e b.

Art. 16 Automobile

1Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle automobili di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 199512 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

2Non si applicano ai veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A punto 5 della direttiva 2007/46/CE13 o secondo l’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/85814.

Art. 17 Autofurgone

1Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti autofurgoni e veicoli:

a. autofurgoni di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera e numero 1 OETV con un peso complessivo sino a 3,50 t;

b. veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo da 3,5 t a 4,25 t che, a prescindere dal peso, corrispondono alla definizione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3,5 t possa essere causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emissioni.

2Non si applicano:

a. agli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/200915;

12 RS 741.41

13 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 09.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/543, GU L 95 del 04.04.2019, pag. 1.

14 Regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.06.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2144, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.

15 Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.07.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.02.2014, pag. 1.