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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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provvedimenti secondo l’articolo 87deve presentare annualmente all’UFAM, entro il 30 aprile dell’anno successivo, la domanda di rilascio degli attestati nazionali, il rapporto di monitoraggio e il rapporto di verifica.

8L’UFAM emana disposizioni concernenti la forma del

a. rapporto di monitoraggio;

b. rapporto di verifica.

Art. 114 Rilascio degli attestati

1L’UFAM esamina il rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica.

2Per il rilascio di attestati internazionali esso verifica, oltre a quanto indicato al capoverso 1, il riconoscimento del trasferimento delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio da parte dello Stato partner.

3Se necessario per il rilascio degli attestati, l’UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso il richiedente o lo Stato partner.

4Esso decide sul rilascio di attestati sulla base delle informazioni di cui al capoverso 1 e 2 ed eventualmente ai chiarimenti secondo il capoverso 3.

5Per i progetti che non sono inclusi in un programma, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni o al nuovo carbonio stoccato annualmente, per cui è comprovato il conseguimento entro la fine del periodo di credito.

6Per i progetti inclusi in programmi, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni o al nuovo carbonio stoccato annualmente se la realizzazione del progetto in questione è iniziata durante il periodo di credito.

7Per i progetti non ancora realizzati inclusi in programmi non sono rilasciati attestati se una modifica di disposizioni legali determinanti comporta l’attuazione dei provvedimenti di riduzione delle emissioni previsti nel programma.

8Gli attestati sono rilasciati in misura delle riduzioni delle emissioni e dello stoccaggio di carbonio complessivi dimostrati annualmente.

9Per le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio di progetti o programmi all’estero, conseguiti dopo il 1° gennaio 2021 nel quadro di attività pilota accompagnate dall’UFAM e che soddisfano i requisiti degli articoli 105 e 106, possono anche essere rilasciati attestati internazionali, se tali riduzioni o tale stoccaggio vengono dimostrati sulla base di un rapporto di monitoraggio verificato secondo l’articolo 113. Il requisito di cui all’articolo 105 capoverso 1 lettera e non si applica a tali attività pilota.

10Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni oppure provenienti dal Fondo per il clima e volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che l’ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Non sono attestate le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio riconducibili al versamento di fondi secondo l’articolo 19 LEne37.

37 RS 730.0