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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Art. 108 Accompagnamento scientifico

1Per quantificare le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio di cui all’articolo 105 capoverso 2, devono essere adottati provvedimenti di accompagnamento del progetto secondo principi scientifici e a spese del richiedente.

2Il richiedente elabora un piano per l’accompagnamento scientifico. Il piano contiene in particolare indicazioni su:

a. obiettivo e problematica;

b. stato attuale delle conoscenze, compresi i dati statistici utilizzati per determinare l’inaccuratezza della misurabilità;

c. procedura e valutazione;

d. conoscenze specialistiche dell’accompagnamento scientifico;

e. indipendenza e possibili conflitti d’interesse.

3I risultati dei provvedimenti di accompagnamento del progetto sono presentati all’UFAM ogni anno civile, insieme al rapporto di monitoraggio e di verifica.

4L’UFAM decide in merito all’accompagnamento scientifico. Esso termina quando l’effetto delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio è stato quantificato con sufficiente precisione. Nella sua decisione, l’UFAM tiene conto della raccomandazione dell’organismo di controllo.

5I risultati dei provvedimenti di accompagnamento al progetto devono essere pubblicati fintanto che è rispettato il segreto d’affari o di fabbricazione.

Art. 109 Organismi di convalida e di controllo

1Su domanda, l’UFAM ammette gli organismi di convalida e di controllo che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 21.

2Se i requisiti per l’ammissione non sono più soddisfatti, l’UFAM adotta i provvedimenti necessari. Se questi provvedimenti non sono attuati in misura sufficiente, l’UFAM può revocare l’ammissione.

Art. 110 Descrizione e convalida di progetti e programmi

1Chi intende chiedere attestati nazionali o internazionali per un progetto o un programma di riduzione delle emissioni o di stoccaggio di carbonio deve farlo convalidare a proprie spese da un organismo di convalida ammesso dall’UFAM.

2All’organismo di convalida devono essere presentate tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei requisiti di cui all’articolo 105 in una descrizione del progetto o del programma che contiene in particolare:

a. la descrizione dell’organizzazione del progetto o del programma;

b. il piano di monitoraggio e il metodo che permette di comprovare la riduzione delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio;

c. la descrizione dell’evoluzione ipotetica delle emissioni di gas serra se i provvedimenti di riduzione delle emissioni del progetto o di stoccaggio del programma non venissero realizzati (evoluzione di riferimento);