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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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3I Cantoni informano senza indugio l’UFAM non appena il fondo in questione è utilizzato per altri scopi.

Art. 117 Proroga del periodo di credito

1Il periodo di credito per progetti o programmi in Svizzera è prorogato fino al massimo al 31 dicembre 2030 se il richiedente fa convalidare nuovamente il progetto o il programma e presenta all’UFAM una domanda di proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito. La procedura è tenuta per via elettronica mediante il Sistema di informazione e di documentazione dell’UFAM.

2L’UFAM approva la proroga se continuano a essere adempiuti i requisiti di cui agli articoli 105, 106 o 107.

3A partire dal 1° gennaio 2031, il periodo di credito è prorogato per periodi di cinque anni se il richiedente fa convalidare nuovamente il progetto o il programma e presenta all’UFAM una domanda di proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito.

Sezione 4: Requisiti degli accordi internazionali

Art. 118

Il Consiglio federale stipula trattati internazionali per il riconoscimento reciproco di attestati internazionali alle seguenti condizioni:

a. lo Stato partner è parte contraente dell’Accordo di Parigi sul clima del 12 dicembre 201539;

b i requisiti dell’Accordo di Parigi sul clima, come in particolare evitare doppi conteggi, sono rispettati.

Sezione 5: Gestione degli attestati e protezione dei dati

Art. 119 Gestione degli attestati e dei dati

1Chi chiede il rilascio di attestati deve allo stesso tempo indicare all’UFAM il conto sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati. Gli attestati sono rilasciati nel Registro dello scambio di quote di emissioni e gestiti secondo gli articoli 70–79.

2I dati e i documenti seguenti sono gestiti in una banca dati tenuta dall’UFAM:

a. nome, cognome e informazioni di contatto del richiedente, dell’organismo di convalida e dell’organismo di controllo;

b. il numero di attestati rilasciati;

c. i dati fondamentali del progetto o del programma; e

d. la descrizione del progetto e del programma, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio, i rapporti di verifica e i rispettivi dati.

39 RS 0.814.012