Progetto
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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3In caso di progetti o programmi che richiedono un accompagnamento scientifico, il richiedente presenta inoltre all’UFAM il piano per i provvedimenti di accompagnamento del progetto nel quadro della descrizione del progetto o del programma.
4L’UFAM può chiedere al richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.
Art. 112 Decisione sull’idoneità di un progetto o di un programma
1L’UFAM decide in base alla domanda ed eventualmente ai chiarimenti secondo l’articolo 111 capoverso 4 se il progetto o il programma è idoneo al rilascio di attestati.
2In caso di progetti o programmi all’estero, se lo Stato partner stabilisce, nell’autorizzazione del progetto, una limitazione all’utilizzazione ammessa delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio, tale limitazione è presa in considerazione nella decisione.
3La decisione è valida dall’inizio della realizzazione del progetto o del programma fino al più tardi al 31 dicembre 2030 (periodo di credito).
Art. 113 Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio
1Il richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni e lo stoccaggio di carbonio, nonché la sua permanenza, e li registra in un rapporto di monitoraggio.
2A proprie spese, il richiedente sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall’UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto o il programma per ultimo.
3L’organismo di controllo verifica se le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio comprovati soddisfano i requisiti determinanti. Nel caso di programmi, esso verifica inoltre se i progetti inclusi nel programma soddisfano i criteri di ammissione di cui all’articolo 107 capoverso 1 lettera c. Esso può limitare la verifica a singoli progetti rappresentativi del programma.
4L’organismo di controllo registra i risultati della verifica in un rapporto di verifica.
5Tutti i rapporti di monitoraggio, i dati delle misurazioni su cui si basano e i relativi rapporti di verifica concernono al massimo un periodo di tre anni e devono essere presentati all’UFAM al più tardi ogni quattro anni a partire dall’inizio della realizzazione. La procedura è tenuta per via elettronica tramite il Sistema di informazione e di documentazione dell’UFAM. Le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio devono essere dichiarati per anno civile. I contributi dei progetti e programmi all’estero allo sviluppo sostenibile sul posto di cui all’articolo 110 capoverso 2 lettera i devono essere dimostrati in base al piano di monitoraggio.
6Per i progetti o i programmi con accompagnamento scientifico, il rapporto di monitoraggio, il relativo rapporto di verifica e i risultati dei provvedimenti di accompagnamento del progetto devono essere presentati all’UFAM ogni anno civile a partire dall’inizio della realizzazione. La quantificazione delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio viene rivalutata annualmente.
7Chi realizza progetti o programmi in Svizzera correlati a un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l’articolo 86 o a un obiettivo basato sui