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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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d. la descrizione dell’entità delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio annuali previsti;
e. la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica climatica ed energetica;
f. inoltre, per i programmi: lo scopo, i criteri per l’inclusione dei progetti nel programma, la gestione dei progetti, nonché un esempio di progetto per ogni tecnologia definita.
g. inoltre, per progetti o programmi di stoccaggio di carbonio: nel piano di monitoraggio di cui alla lettera b, la procedura che permette di dimostrare l’adempimento della condizione di permanenza di cui all’articolo 106;
h. inoltre, per progetti o programmi con un accompagnamento scientifico: nel piano di monitoraggio di cui alla lettera b, un piano conformemente all’articolo 108;
i. inoltre, per progetti o programmi all’estero:
1. il contributo previsto allo sviluppo sostenibile in loco sulla base di indicatori scelti dal richiedente, che illustrano i contributi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che possono essere verificati oggettivamente; e
2. un piano di sostenibilità finanziaria che illustri l’esercizio e la manutenzione a lungo termine della tecnologia al termine del periodo di credito.
3Il richiedente può far svolgere all’UFAM un esame preliminare della bozza di progetto. Se l’UFAM ha svolto un esame preliminare, occorre inoltrare all’organismo di convalida, oltre alle informazioni di cui al capoverso 2, anche la bozza di progetto e i risultati di tale esame.
4Per progetti o programmi realizzati in Svizzera o per parti di essi contemplate dagli allegati 22 o 23, le informazioni di cui al capoverso 2 lettere b, c e d e devono essere fornite conformemente ai requisiti del relativo allegato.
5Per la convalida, l’organismo di convalida esamina le informazioni di cui al capoverso 2 e se il progetto è conforme ai requisiti di cui agli articoli 105 e 106 o se il programma è conforme ai requisiti di cui all’articolo 107.
6Riassume i risultati dell’esame in un rapporto di convalida.
7L’UFAM emana disposizioni concernenti la forma:
a. della descrizione del progetto o del programma; e
b. del rapporto di convalida.
Art. 111 Domanda di autorizzazione di progetti o programmi
1La domanda di autorizzazione di progetti o programmi deve essere presentata all’UFAM. Essa comprende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di convalida. La procedura è tenuta per via elettronica tramite il Sistema di informazione e di documentazione dell’UFAM.
2In caso di progetti o programmi all’estero, il richiedente presenta inoltre l’autorizzazione del progetto o del programma da parte dello Stato partner.