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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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11Il plusvalore ecologico delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio è compensato con il rilascio dell’attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato.

Art. 115 Modifiche sostanziali del progetto o del programma

1Modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull’idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere notificate all’UFAM.

2Una modifica di un progetto o di un programma è sostanziale in particolare se:

a. le riduzioni delle emissioni o le prestazioni del pozzo di carbonio differiscono di oltre il 20 per cento dalle attese riduzioni delle emissioni annuali indicate nella descrizione del progetto o del programma;

b. i costi di investimento e di esercizio differiscono di oltre il 20 per cento dai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma;

c. si verifica un cambiamento tecnologico;

d. il limite di sistema di un progetto è modificato; oppure

e. una convenzione sugli obiettivi concernente un progetto in Svizzera è rinnovata, modificata o rettificata secondo gli articoli 41 e 46 capoverso 2 LEne38.

3In caso di modifica sostanziale, l’UFAM può ordinare una nuova convalida. Per le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio conseguiti dopo una modifica sostanziale sono rilasciati attestati soltanto dopo la nuova decisione sull’idoneità.

4In caso di progetti e programmi all’estero, oltre al capoverso 3 è necessaria anche una nuova decisione dello Stato partner sull’idoneità.

5In caso di convalida a seguito di una modifica sostanziale, viene verificato se la mancanza di redditività di cui all’articolo 105 capoverso 1 lettera b numero 1 sussiste ancora.

6La durata del periodo di credito è disciplinata all’articolo 117 e decorre dal momento in cui si verifica la modifica sostanziale.

Sezione 3: Disposizioni speciali per gli attestati nazionali

Art. 116 Menzione nel registro fondiario

1Dopo l’inizio della realizzazione di un progetto o l’inserimento di un progetto in un programma per lo stoccaggio di carbonio in Svizzera in pozzi di carbonio biologici o geologici, l’UFAM fa iscrivere dal competente ufficio del registro fondiario la menzione «pozzo di carbonio biologico» o «pozzo di carbonio geologico» sul fondo interessato, a spese del richiedente. Ciò non vale per i materiali da costruzione.

2L’UFAM chiede all’ufficio del registro fondiario di cancellare la menzione, a spese del richiedente, una volta terminato il progetto o il programma, ma al più presto 30 anni dopo l’inizio degli effetti.

38 RS 730.0