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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Art. 106 Requisiti per gli attestati per lo stoccaggio di carbonio

1Sono rilasciati attestati per progetti e programmi di stoccaggio di carbonio in pozzi di carbonio biologici o geologici se:

a. la permanenza del sequestro di carbonio è garantita in misura sufficiente, indipendentemente dalla durata del progetto, per almeno 30 anni dopo l’inizio degli effetti e ciò sia dimostrato in modo verosimile e comprensibile;

b. adempiono, per analogia, i requisiti di cui all’articolo 105 capoversi 1 e 2;

c. i limiti del sistema sono scelti in modo tale che il carbonio stoccato non sia imputato ad altri strumenti di politica climatica.

d. non facciano concorrenza alla riduzione delle emissioni.

2Se la permanenza dei pozzi di carbonio non è più garantita, gli attestati rilasciati a tal fine non possono più essere computati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione. Se gli attestati per tali progetti o programmi sono già stati computati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione:

a. vengono opportunamente contrassegnati e restituiti alla persona soggetta all’obbligo di compensazione;

b. l’anno successivo, la persona soggetta all’obbligo di compensazione dovrà presentare lo stesso numero di attestati che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 o all’articolo 105.

3È possibile presentare successivamente attestati che, conformemente all’articolo 103 capoverso 5, sono stati computati per adempiere l’obbligo di compensazione nell’anno in cui gli stessi sono stati originariamente consegnati.

4Il presente articolo non si applica a progetti e programmi in Svizzera che stoccano carbonio nei prodotti legnosi.

5Per quanto attiene ai progetti o ai programmi all’estero, per il rilascio degli attestati sono presi in considerazione solo pozzi di carbonio geologici.

6Per i progetti e i programmi di stoccaggio del carbonio, indipendentemente dalla loro durata, per il 2030 deve essere presentato all’UFAM un rapporto di monitoraggio e di verifica al fine di dimostrarne la permanenza.

Art. 107 Programmi

1I progetti possono essere riuniti in un programma se:

a. perseguono un obiettivo comune oltre alla riduzione delle emissioni o allo stoccaggio di carbonio;

b. impiegano una delle tecnologie stabilite nella descrizione del programma;

c. soddisfano i criteri di inclusione fissati nella descrizione del programma, i quali garantiscono che questi progetti adempiono i requisiti di cui all’articolo 105 o 106; e

d. la loro realizzazione non è ancora iniziata.

2I programmi in Svizzera che, dopo la scadenza del primo periodo di credito, includono un unico progetto non sono più portati avanti come programmi, ma come progetti.