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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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2I gestori di centrali termiche a combustibili fossili devono comprovare il prezzo pagato per i diritti di emissione consegnati. Se la prova non viene fornita, si presuppone un valore pari a zero franchi.

3L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per determinare la restituzione.

4L’UFAM comunica all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) l’importo della restituzione di cui al capoverso 1.

Art. 126 Restituzione a gestori di impianti ICFC

1La quota percentuale, stabilita nell’articolo 39 capoverso 1 della legge sul CO2, della tassa sul CO2 sui combustibili fossili che sono stati impiegati per la produzione di elettricità viene restituita se l’impianto ICFC:

a. ha un rendimento globale pari ad almeno l’80 per cento;

b. ha una potenza termica pari ad almeno 0,5 MW e al massimo a 20 MW; e

c. rispetta le prescrizioni dell’ordinanza del 16 dicembre 198541 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) .

2La quota percentuale, stabilita nell’articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO2, della tassa sul CO2 sui combustibili fossili utilizzati per la produzione di elettricità viene restituita se i provvedimenti attuati per aumentare l’efficienza energetica adempiono i seguenti requisiti:

a. i costi dei provvedimenti devono ammontare almeno alla quota richiesta;

b. non possono essere attuati in impianti il cui gestore partecipa al SSQE, si è impegnato a una riduzione equivalente o è soggetto a un impegno di riduzione;

c. l’efficacia dei provvedimenti non è fatta valere in altro modo;

c. i provvedimenti devono essere attuati entro tre anni dalla presentazione della domanda.

3Le quote di cui ai capoversi 1 e 2 sono restituite contestualmente. Se emerge che uno dei requisiti di cui al capoverso 2 non è adempiuto, l’UFAM chiede la restituzione dell’importo riscosso conformemente al capoverso 2.

4Su domanda, può prorogare il termine di cui al capoverso 2 lettera c di due anni.

Art. 127 Rimborso alle persone che utilizzano a scopo non energetico i

combustibili ai quali è applicata la tassa

1Per comprovare l’utilizzo non energetico di combustibili fossili devono essere effettuati rilevamenti sulle entrate, sulle uscite e sul consumo dei combustibili, nonché sulle scorte (controlli del consumo).

2La restituzione può essere accordata esclusivamente sulla base dei rilevamenti sulla quantità acquistata, ameno che le condizioni aziendali del richiedente non sollevino alcun dubbio sull’utilizzazione a scopo non energetico e il richiedente confermi all’UDSC l’utilizzazione a scopo non energetico dei combustibili

41 RS 814.318.142.1