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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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3Non sussiste più alcun diritto alla restituzione per combustibili che oltre due anni prima della presentazione della domanda sono stati utilizzati a scopo non energetico.

Art. 128 Domanda di restituzione

1Le domande di restituzione devono essere presentate all’UDSC, fatti salvi gli articoli 129 e 130, nella forma ammessa da quest’ultimo.

2Le domande di restituzione dei gestori conformemente all’articolo 124 lettere a–c devono contenere le seguenti informazioni:

a. il nome e l’indirizzo del gestore dell’impianto;

b. un elenco dettagliato delle tasse sul CO2 versate;

c. la quantità e il tipo dei combustibili acquistati;

d. l’aliquota applicata per la tassa sul CO2.

Le domande di restituzione delle persone conformemente all’articolo 124 lettera e devono contenere le seguenti informazioni:

a. il tipo di utilizzo a scopo non energetico del combustibile fossile;

b. la quantità e il tipo dei combustibili utilizzati a scopo non energetico;

c. l’aliquota applicata per la tassa sul CO2.

5L’UDSC può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate, su richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.

Art. 129 Domanda di restituzione di gestori di centrali termoelettriche a

combustibili fossili

1Le domande di restituzione di gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili devono essere presentate all’UFAM. La procedura è tenuta per via elettronica tramite il Sistema di informazione e documentazione dell’UFAM.

2L’UFAM verifica se le informazioni secondo l’articolo 125 sono corrette e inoltra la domanda all’UDSC per una decisione.

3L’UFAM e l’UDSC possono chiedere ulteriori prove di cui necessitano per restituire la tassa.

Art. 130 Domanda di restituzione per gestori di impianti ICFC

1Le domande di restituzione dei gestori di impianti ICFC devono essere presentate all’UFAM. La procedura si svolge per via elettronica tramite il Sistema di informazione e di documentazione dell’UFAM.

2La domanda deve contenere in particolare:

a. il nome e l’indirizzo del gestore;

b. il nome e l’indirizzo dell’impianto ICFC;

c. il numero dell’identificatore federale dell’edificio (numero EGID);

d. il numero IDI;