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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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2Le domande dei gestori di impianti di cui all’articolo 124 lettere a–c devono essere presentate entro il 30 giugno per le tasse sul CO2 pagate l’anno precedente. Le domande dei gestori di impianti ICFC devono essere presentate entro il 30 aprile dell’anno successivo.
3Il diritto alla restituzione decade se la domanda non è presentata entro i termini previsti.
Art. 132 Conservazione della documentazione
Tutti i documenti necessari per la restituzione devono essere conservati per un periodo di cinque anni e, su richiesta, presentati all’UDSC.
Art. 133 Importo minimo
Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non sono restituiti.
Art. 134 Rinvio della restituzione e garanzie per le tasse sul CO2 restituite
1Se un gestore di impianti di cui all’articolo 124 lettere a, b, c o d oppure una persona di cui all’articolo 124 lettera e viola i propri obblighi di collaborazione stabiliti dalla presente ordinanza, o il raggiungimento degli obiettivi di un gestore di cui all’articolo 124 lettere b, c o d è in pericolo, l’UDSC può, d’intesa con l’UFAM, rinviare la restituzione della tassa sul CO2.
2D’intesa con l’UFAM, l’UDSC può esigere delle garanzie per le tasse restituite.
Capitolo 10: Tassa sui biglietti aerei
Art. 135 Oggetto
1La tassa sui biglietti aerei è riscossa sui biglietti aerei di cui all’articolo 2 lettera i alle condizioni di cui all’articolo 42 capoverso 1 della legge sul CO2.
2Sono considerati voli in partenza secondo il diritto svizzero quelli che decollano:
a. da un aerodromo situato in Svizzera; e
b dall’aeroporto di Basilea-Mulhouse se sono effettuati secondo i diritti di traffico svizzeri.
Art. 136 Deroghe alla tassa sui biglietti aerei di cui all’articolo 42 capoverso 2
lettera a numero 1 e lettere b e c della legge sul CO2
1Per passeggeri in transito o in trasferimento s’intendono i passeggeri che, dopo uno scalo intermedio presso uno degli aerodromi di cui all’articolo 135, proseguono il volo entro 24 ore:
a. con lo stesso aeromobile (transito);
b. con un altro aeromobile (trasferimento).
2Per voli per attività sovrane s’intendono i voli effettuati esclusivamente per: