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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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a. autorità doganali e di polizia svizzere ed estere nonché operazioni di spegnimento;
b. il trasporto di monarchi in missione ufficiale e dei loro familiari più prossimi, come pure capi di Stato, capi di governo e ministri appartenenti al governo, qualora ciò sia confermato da un relativo indicatore di stato nel piano di volo.
3Per voli effettuati esclusivamente per motivi medici imperativi s’intendono i voli esclusivamente relativi a operazioni di ricerca e salvataggio, i voli umanitari, i voli per attività di aeroambulanza in emergenze mediche, nonché quelli per il trasporto di malati e di organi.
Art. 137 Deroghe alla tassa sui biglietti aerei di cui all’articolo 42 capoverso 3
della legge sul CO2
1Se un aeromobile deve effettuare uno scalo intermedio imprevisto o ritornare al luogo di partenza, il volo in partenza secondo l’articolo 135 dopo lo scalo intermedio imprevisto o il ritorno al luogo di partenza è esentato dalla tassa sui biglietti aerei.
2I collaboratori dell’impresa di trasporto aereo soggetta alla tassa che volano verso il
luogo d’impiego sono esentati dalla tassa sui biglietti aerei.
Art. 138 Obbligo di notifica delle imprese di trasporto aereo
Le imprese di trasporto aereo che rilasciano biglietti aerei per i loro voli in partenza secondo l’articolo 135 lo devono comunicare all’UFAM al più tardi prima del primo decollo dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 139 Importo della tassa sui biglietti aerei
1La tassa sui biglietti aerei ammonta a:
a. per i voli a corto raggio:
1. 30 franchi per la classe di viaggio inferiore,
2. 60 franchi per tutte le altre classi di viaggio;
b. per i voli a medio raggio:
1. 60 franchi per la classe di viaggio inferiore,
2. 90 franchi per tutte le altre classi di viaggio;
c. per i voli a lungo raggio:
1. 90 franchi per la classe di viaggio inferiore;
2. 120 franchi per tutte le altre classi di viaggio;
2L’allegato 25 numeri 1.2–1.4 stabilisce quali voli sono considerati a corto, medio e lungo raggio.
3Per classificazione di un volo tra quelli a corto, medio e lungo raggio è determinante la distanza percorsa tra l’aerodromo di partenza secondo l’articolo 135 e quello che costituisce la destinazione finale (aerodromo di destinazione). Se in caso di scalo intermedio il decollo è effettuato più di 24 ore dopo l’arrivo, l’aerodromo dello scalo intermedio è considerato l’aerodromo di destinazione.