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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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e. informazioni sulla cassa di compensazione AVS competente e i numeri di conteggio AVS;
f. informazioni sulla delimitazione all’interno dei numeri di conteggio AVS dei gestori di impianti che sono solo parzialmente esclusi dalla distribuzione all’economia dei proventi della tassa sul CO2;
g. l’indicazione del tipo e della quantità dei combustibili gravati dalla tassa impiegati per la produzione di elettricità; la quantità è calcolata sulla base della quantità di elettricità annuale comprovata nella garanzia di origine e del potere calorifico del vettore energetico utilizzato;
h. la garanzia di origine secondo l’articolo 9 capoverso 1 LEne42;
i. indicazioni sul rendimento globale;
j. indicazioni sulla potenza termica;
k. il rapporto di monitoraggio;
l. indicazioni sull’evoluzione annuale delle emissioni di gas serra generate dalla produzione misurata di elettricità;
m. l’attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dell’ordinanza del 16 dicembre 198543 contro l’inquinamento atmosferico;
n. una contabilità dei combustibili fossili;
o. un elenco dettagliato delle tasse sul CO2 versate nell’anno precedente;
p. l’aliquota applicata per la tassa sul CO2;
q. una conferma del gestore che le informazioni sono complete e corrette.
3L’UFAM verifica le informazioni e i documenti di cui al capoverso 2 lettere a–m e
q. Inoltra la domanda all’UDSC per la decisione.
4Il rapporto di monitoraggio secondo il capoverso 1 lettera k deve fornire in particolare indicazioni sull’evoluzione delle emissioni di gas serra generate dalla produzione di elettricità, nonché una descrizione dei provvedimenti e degli investimenti attuati. L’UFAM emana disposizioni concernenti la forma del rapporto di monitoraggio.
5L’UFAM e l’UDSC possono chiedere ulteriori prove di cui necessitano per restituire la tassa. In particolare devono essere presentate all’UDSC, su richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.
6Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare le informazioni di cui al capoverso 2 e l’ammontare della restituzione richiesta.
Art. 131 Periodicità della restituzione
1Le domande di restituzione possono contemplare un periodo di 1–12 mesi. Le domande di restituzione dei gestori di impianti ICFC comprendono un periodo di 12 mesi.
42RS 730.0