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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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4Se l’aerodromo di partenza è geograficamente più vicino a quello di destinazione rispetto a quello dello scalo intermedio, l’aerodromo più distante è considerato l’aerodromo di destinazione.
5Per i voli con una sola classe di viaggio, se le condizioni di spazio sono paragonabili allo standard delle classi di viaggio superiori si applica l’aliquota della tassa di cui al capoverso 1 superiore.
6Se dopo uno scalo intermedio è cambiata la classe di viaggio, per l’importo della tassa sui biglietti aerei è determinante la classe di viaggio superiore. Se non è nota, è determinante la classe di viaggio per il primo volo.
Art. 140 Riduzione della tassa in caso di provvedimenti volti a ridurre
sostanzialmente le emissioni di gas serra
1Se è dimostrato che, nella media annua, l’impiego di biocarburanti sui voli in partenza di un’impresa di trasporto aereo sui quali è riscossa la tassa sui biglietti aerei porta a una riduzione netta delle emissioni di gas serra almeno dell’8 per cento, su richiesta la tassa sui biglietti aerei riscossa su tutti i biglietti dell’impresa di trasporto aereo è ridotta del 20 per cento rispetto agli importi di cui all’articolo 139 capoverso 1.
2I biocarburanti prodotti a partire da biomassa devono provenire da rifiuti e residui e soddisfare i requisiti di qualità della direttiva (UE) 2018/200144. I biocarburanti prodotti a partire da altri vettori energetici rinnovabili devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 LIOm45.
3Se un aeromobile è sostituito da un aeromobile di un tipo più recente, che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 25 numero 2.3 e riduce in tal modo le emissioni di gas serra almeno del 10 per cento, su richiesta la tassa sui biglietti aerei sui voli effettuati dall’impresa di trasporto aereo con il nuovo tipo di aeromobile è ridotta del 20 per cento rispetto agli importi di cui all’articolo 139 capoverso 1.
4Le prestazioni di riduzione di cui ai capoversi 1 e 3 sono calcolate secondo le prescrizioni dell’allegato 25 numero 2.
5La domanda va presentata all’UFAM. Deve contenere le seguenti informazioni:
a. il provvedimento attuato;
b. l’efficacia annua prevista del provvedimento e il suo calcolo;
c. la data prevista di attuazione del provvedimento e la sua durata.
6L’UFAM può richiedere ulteriori informazioni, se necessarie per esaminare la domanda. Per l’esame l’UFAM coinvolge l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).
7L’UFAM emana una decisione.
44 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; rettificata da GU L 311 del 25.9.2020, pag. 11.
45 RS 641.61